COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 19/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALDORA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 103,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CALDORA / SANTEGIDIESE DISPUTATA L’1/04/12 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, GIRONE “A” (C.U. N°58, DEL 5.04.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 19/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALDORA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 103,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CALDORA / SANTEGIDIESE DISPUTATA L’1/04/12 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, GIRONE “A” (C.U. N°58, DEL 5.04.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello proposto a mezzo fax al Comitato Regionale Abruzzo di L’Aquila, la società A.S.D. Caldora Calcio ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti sopra specificati e la ripetizione della gara in questione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del C.U. n° 110/A, lett. b), F.I.G.C., inerente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate di campionato e per gli eventuali spareggi dei campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a undici e di calcio a cinque, maschili e femminili, della L.N.D. e dei campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, Stagione Sportiva 2011 – 2012. Sulla base degli atti ufficiali in possesso del Comitato risulta, infatti, che l’atto d’appello è pervenuto alla controparte il giorno 7.4.2012, alle ore 14,18 e al C.R.A. lo stesso giorno, alle ore 14,24, anziché tassativamente entro le ore 12 del 7.4.2012 (ovvero del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U., come previsto dalla richiamata normativa), in quanto la gara di cui si discute era la quart’ultima di campionato. Stante quanto precede, è precluso alla Commissione l’esame dell’appello nel merito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it