• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di: CARIDI Giovanni, calciatore; ROMEO Giovanni, presidente della SCD
Real S. Stefano;SCD REAL S.STEFANO. per rispondere:
-il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. per avere, in concorso con Romeo Giovanni ed avvalendosi della collaborazione del padre Gaetano, che materialmente provvedeva alla sottoscrizione, posto in essere il modulo di tesseramento del 13/10/2011, recante la propria firma apocrifa; -il secondo, della violazione di cui all’art. 1 , comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S. e 39 comma 2 N.O.I.F., per avere, in concorso con Caridi Giovanni, posto in essere, accettandola, la richiesta di tesseramento del 13/10/2011, acconsentendo alla sottoscrizione del modulo fornito dalla FIGC da parte del padre del calciatore e perciò recante la firma palesemente apocrifa di questi; -la terza, della violazione di cui all’art.4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio presidente.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di: CARIDI Giovanni, calciatore; ROMEO Giovanni, presidente della SCD
Real S. Stefano;SCD REAL S.STEFANO. per rispondere:
-il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. per avere, in concorso con Romeo Giovanni ed avvalendosi della collaborazione del padre Gaetano, che materialmente provvedeva alla sottoscrizione, posto in essere il modulo di tesseramento del 13/10/2011, recante la propria firma apocrifa; -il secondo, della violazione di cui all'art. 1 , comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S. e 39 comma 2 N.O.I.F., per avere, in concorso con Caridi Giovanni, posto in essere, accettandola, la richiesta di tesseramento del 13/10/2011, acconsentendo alla sottoscrizione del modulo fornito dalla FIGC da parte del padre del calciatore e perciò recante la firma palesemente apocrifa di questi; -la terza, della violazione di cui all’art.4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio presidente.
IL DEFERIMENTO
Il Vice Procuratore Federale:
-vista la segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Calabria, pervenuta alla Procura Federale in data 12/12/2011, con la
quale si chiedevano accertamenti in merito al tesseramento del calciatore CARIDI Giovanni, nato il 31/8/88, matricola
3917133, già tesserato con I'ASD S.Gaetano Catanoso e poi svincolato;
-esaminata la documentazione allegata alla notizia dalla quale si evince che il giocatore CARIDI Giovanni sottoscriveva con la
società S. Gaetano Catanoso, in data 14/10/2011, nuova richiesta di tesseramento, passata agli atti come nulla in quanto
tesserato il giorno prima, e cioè il 13/10/2011 con I'ACD Real S. Stefano;
-rilevato che le firme apposte dal calciatore sui documenti innanzi citati (moduli di tesseramento), appaiono, ictu oculi,
palesemente diverse tanto da giustificare l'Ufficio a più approfonditi accertamenti;
-letta la relazione del collaboratore della Procura Federale e rilevato che dall'attività istruttoria espletata, con particolare
riferimento all'audizione dei tesserati, è emerso che la sottoscrizione riportata in calce alla richiesta di tesseramento del
13/10/2011 attribuita al Caridi e rilasciata in favore della SCD Real S.Stefano, risulta apocrifa sia per espressa ammissione del
calciatore che, tra l'altro, individuava l'autore del falso nel padre, che per comparazione delle firme;
-ritenuto, viepiù, che il Caridi confessava che l'inganno veniva posto in essere d'intesa con il presidente dell'ACR Real
S.Stefano, Romeo Giovanni;
-considerato, pertanto, che il tesseramento effettuato il successivo 14/10/2011 risulta regolare essendo stata la richiesta
correttamente sottoscritta dal Caridi che, tra l'altro, riferiva di aver nascosto, al presidente della ASD San Gaetano
Catanoso, all'atto del perfezionamento del modulo, l'esistenza del precedente, pur se simulato, vincolo;
-rilevato, altresì, che le affermazioni rese innanzi al Collaboratore della Procura Federale dal sig. Romeo Giovanni, presidente della
SCD Real S. Stefano, circa la bontà della sottoscrizione della richiesta di tesseramento da parte del Caridi che, a detta
dell'indagato,"aveva apposto la firma alla sua presenza", risultano clamorosamente smentite dallo stesso calciatore, come
sopra riferito;
-ritenuto, dunque, che i fatti sopra descritti integrino, a carico del calciatore Caridi Giovanni e del presidente della SCD Real S.
Stefano, Romeo Giovanni, gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione, quanto al secondo, anche agli
artt. 10, comma 2 C.G.S. e 39 comma 2 NOIF, nonché a carico della stessa Società, a titolo di responsabilità diretta, la violazione
di cui all'art..4, comma 1, C.G.S., per la condotta violativa ascritta al proprio presidente;
-vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Raffaele Teodoro;
-visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S.;
HA DEFERITO
a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 9 marzo 2012, prot. nr. 6113/596 pf 11 12-GR-mg:
• CARIDI Giovanni, calciatore:
• ROMEO Giovanni, presidente della SCD Real S. Stefano;
• SCD Real S. Stefano;
per rispondere:
-il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., per avere, in concorso con Romeo Giovanni ed
avvalendosi della collaborazione del padre Gaetano, che materialmente provvedeva alla sottoscrizione, posto in essere il modulo
di tesseramento del 13/10/2011, recante la propria firma apocrifa;
-il secondo, della violazione di cui all'art. 1 , comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S. e 39 comma
2 N.O.I.F., per avere, in concorso con Caridi Giovanni, posto in essere, accettandola, la richiesta di tesseramento del
13/10/2011, acconsentendo alla sottoscrizione del modulo fornito dalla FIGC da parte del padre del calciatore e perciò recante la
firma palesemente apocrifa di questi;
-la terza, della violazione di cui all’art.4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento
antiregolamentare posto in essere dal proprio presidente.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 16 aprile 2012 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale, Avv.
Giuseppe Mascianà, ed il Presidente della Real S. Stefano, Giovanni Romeo.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:
Nei confronti:
• di CARIDI Giovanni, calciatore, la squalifica di 6 mesi:
• di ROMEO Giovanni, presidente della SCD Real S. Stefano, l’inibizione per mesi otto;
• della SCD Real Stefano l’ammenda di € 1000,00.
LE RICHIESTE DELLA DIFESA
Il Presidente Giovanni Romeo ha chiesto l’archiviazione del procedimento o, in subordine, l’irrogazione di una pena che tenga in
debito conto la sua assoluta buona fede.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali e testimoniali raccolti integrino gli estremi dell’illecito
contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.
P.Q.M.
La Commissione Territoriale Disciplinare irroga nei confronti:
-di CARIDI Giovanni, calciatore, la squalifica di SEI (6) mesi e quindi fino al 18 OTTOBRE 2012;
-di ROMEO Giovanni, presidente della SCD Real S. Stefano, l’inibizione per TRE (3) mesi e quindi fino al 18 LUGLIO 2012;
-della SCD REAL S.STEFANO l’ammenda di € 300,00 (trecento,00).
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Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di: CARIDI Giovanni, calciatore; ROMEO Giovanni, presidente della SCD
Real S. Stefano;SCD REAL S.STEFANO. per rispondere:
-il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. per avere, in concorso con Romeo Giovanni ed avvalendosi della collaborazione del padre Gaetano, che materialmente provvedeva alla sottoscrizione, posto in essere il modulo di tesseramento del 13/10/2011, recante la propria firma apocrifa; -il secondo, della violazione di cui all’art. 1 , comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S. e 39 comma 2 N.O.I.F., per avere, in concorso con Caridi Giovanni, posto in essere, accettandola, la richiesta di tesseramento del 13/10/2011, acconsentendo alla sottoscrizione del modulo fornito dalla FIGC da parte del padre del calciatore e perciò recante la firma palesemente apocrifa di questi; -la terza, della violazione di cui all’art.4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio presidente."