COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.136 della Società F.C. CORTALE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.57 del 5.4.2012 (ripetizione della gara Cortale- Torres Maria del 1.04.2012, ammenda di € 250,00, DIFFIDA, inibizione del dirigente FELICE Camillo fino al 31/12/2012; squalifica dell’assistente di parte STAGLIANO Francesco fino al 30/06/2012; squalifica del calciatore GULLA’ Cristian fino al 30/04/2013; squalifica del calciatore RIGA Claudio fino al 31/07/2012; squalifica del calciatore CONTE Angelo fino al 15/06/2012; squalifica del calciatore SUPPA Jacopo fino al 30/06/2014; squalifica del calciatore CHIARELLA Luigi fino al 31/12/2013, squalifica del calciatore SERRATORE Enzo per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.136 della Società F.C. CORTALE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.57 del 5.4.2012 (ripetizione della gara Cortale- Torres Maria del 1.04.2012, ammenda di € 250,00, DIFFIDA, inibizione del dirigente FELICE Camillo fino al 31/12/2012; squalifica dell’assistente di parte STAGLIANO Francesco fino al 30/06/2012; squalifica del calciatore GULLA’ Cristian fino al 30/04/2013; squalifica del calciatore RIGA Claudio fino al 31/07/2012; squalifica del calciatore CONTE Angelo fino al 15/06/2012; squalifica del calciatore SUPPA Jacopo fino al 30/06/2014; squalifica del calciatore CHIARELLA Luigi fino al 31/12/2013, squalifica del calciatore SERRATORE Enzo per DUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; sentito il direttore di gara “a chiarimenti”; RILEVA in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo: a) avverso la regolarità della gara A.S.D. Torres Maria – F.C. Cortale dell’01/04/2012, in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere indirizzato al Giudice di primo grado, ai sensi di quanto disposto dall’art.29, comma 3, del C.G.S., con le modalità ed entro i termini di cui all’art. 46, comma 1) C.G.S. che, nel caso in esame, non sono stati rispettati, precludendo quindi alla reclamante di beneficiare della c.d. traslatio d’ufficio; b) avverso la squalifica per due gare comminata dal Giudice di prime cure al calciatore Serratore Enzo, non essendo la stessa impugnabile ai sensi dell’art.45, comma 3/a, del C.G.S.. Dal rapporto dell’arbitro della gara succitata, con relativo supplemento, risulta che: Al 28° del I tempo, venivano espulsi i calciatori della società F.C. Cortale: 1) Conte Angelo, per aver protestato nei confronti dell’arbitro, spintonandolo (“cercando di buttarmi a terra”) e rivolgendogli espressioni offensive; 2) Riga Claudio, per aver tenuto un comportamento gravemente minaccioso verso il direttore di gara, incitando i compagni a commettere atti di violenza nei confronti dello stesso ufficiale di gara, costringendolo, inoltre, a rifugiarsi negli spogliatoi “per scappare alla sua furia” ed a sospendere temporaneamente la gara. Al 45° del II tempo veniva espulso il calciatore Gullà Cristian della società reclamante, per aver colpito il direttore di gara con una gomitata al torace, senza provocargli conseguenze lesive e per avergli rivolto espressioni offensive. A fine gara, Chiarella Luigi, calciatore della stessa società, afferrava il direttore di gara da dietro bloccandogli le braccia e consentendo al compagno di squadra Suppa Jacopo di colpire l’arbitro con un calcio che gli provocava “una vasta ecchimosi alla regione glutea dx”, con prognosi di giorni dieci (come da certificato medico in atti). Subito dopo, sopraggiungevano altri due tesserati della società reclamante: l’assistente di parte Stagliano Francesco, che rivolgeva gravi minacce al direttore di gara ed il dirigente Felice Camillo, che inveiva contro l’arbitro, manifestando l’intenzione di colpirlo ed ostacolando, con altri tesserati, il suo rientro negli spogliatoi. Il giudice di prime cure, dopo aver accertato i fatti, ha adottato i seguenti provvedimenti (cfr. C.U. n.57 del 05/04/2012 della Delegazione Provinciale di Catanzaro): -ammenda di € 250,00 con diffida alla società F.C. Cortale per il comportamento aggressivo, violento ed offensivo tenuto nei confronti dell’arbitro da parte di diversi tesserati; -inibizione del dirigente Felice Camillo fino al 31/12/2012; -squalifica dell’assistente di parte Stagliano Francesco fino al 30/06/2012; -squalifica del calciatore Gullà Cristian fino al 30/04/2013; -squalifica del calciatore Riga Claudio fino al 31/07/2012; -squalifica del calciatore Conte Angelo fino al 15/06/2012; -squalifica del calciatore Suppa Jacopo fino al 30/06/2014; -squalifica del calciatore Chiarella Luigi fino al 31/12/2013. Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso e ribadite nel corso dell’odierna seduta mirano: 1) a ridimensionare il comportamento ascritto ai calciatori Gullà Cristian, Chiarella Luigi e Suppa Jacopo, i quali, secondo la reclamante, si sarebbero resi responsabili solamente di aver protestato in modo vibrato a seguito di decisioni adottate dal direttore di gara, non condivise; 2) ad evidenziare un presunto errore dell’arbitro che avrebbe annotato sul referto quale calciatore espulso Conte Angelo in luogo di Fruci Giovanni; quest’ultimo, a detta della reclamante, sarebbe il calciatore effettivamente allontanato dal terreno di gioco dal direttore di gara; 3) ad affermare che l’espulsione del calciatore Riga Claudio sarebbe “totalmente infondata, perché quanto ascrittogli è da attribuire alla condotta di un dirigente”, peraltro non individuato dalla reclamante; 4) ad imputare il clima di nervosismo venutosi a creare esclusivamente al direttore di gara, il cui comportamento, a detta della reclamante, “si caratterizzava per l’arroganza rispetto a qualsiasi richiesta proveniente dalla Società Cortale” e “irriverente, a tratti sprezzante, evitando il dialogo e mascherandosi dietro ad un sorrisino ironico”. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta: - ha confermato pienamente il contenuto del rapporto a sua firma relativamente al comportamento ascritto ai calciatori Gullà Cristian, Chiarella Luigi, Suppa Jacopo e Riga Claudio, dichiarando, in particolare, di essere assolutamente certo che quest’ultimo calciatore (e non un dirigente come sostenuto, invece, dalla reclamante) si sia reso responsabile di quanto addebitatogli nel referto; - ha confermato con assoluta certezza, dopo aver visionato le fotocopie dei rispettivi cartellini allegate al reclamo, di avere espulso dal campo il calciatore Conte Angelo e non, come sostenuto dalla reclamante, Fruci Angelo, avendo, peraltro, indicato nel referto il relativo numero di maglia (n.4) appartenente proprio al calciatore Conte. Tanto premesso, questa Commissione ritiene che le ragioni esposte sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati nel rapporto arbitrale, per cui i fatti stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.). Relativamente all’entità delle sanzioni irrogate in I grado, si osserva che le stesse appaiono congrue ed adeguate all’entità dei fatti accertati; P.Q.M. - dichiara inammissibile il reclamo avverso la regolarità della gara A.S.D. Torres Maria – F.C. Cortale dell’01/04/2012 ed avverso la squalifica del Calciatore SERRATORE Enzo, per i motivi di cui in premessa; - rigetta nel resto, disponendo incamerarsi la tassa.
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