COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.137 del Sig.MELFI Salvatore (Soc. ASD C.Santacroceravolo1965) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.57 del 5.4.2012(squalifica per TRE GARE).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.137 del Sig.MELFI Salvatore (Soc. ASD C.Santacroceravolo1965) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.57 del 5.4.2012(squalifica per TRE GARE). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Casciolino – A.S.D. CR Santacroceravolo 1965 del 31/03/2012 risulta in maniera chiara ed in equivoca che, a fine gara, il calciatore Melfi Salvatore (Santacroceravolo) si avvicinava al direttore di gara e gli rivolgeva reiterate espressioni offensive, costringendolo a ritardare l’ingresso nello spogliatoio. Ritenuta congrua ed adeguata la squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore in questione con C.U. n.57 del 05/04/2012 della Delegazione Provinciale di Catanzaro; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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