COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di: Angelo MONTALTO, nato ad Acri (CS) il 23-9-1975, quale calciatore, all’epoca di fatti, dell’A.C. Sofiota; Gianfranco CERAMELLA, quale Dirigente Accompagnatore dell’ A.C. Sofiota; Angelo MONTALTO, nato l’8-11-1973, quale calciatore, all’epoca di fatti, dell’A.C. Sofiota; Gennaro CHIMENTI, quale Presidente dell’A.C. Sofiota; A.C. SOFIOTA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva conseguente, ai sensi e per effetti di cui all’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati; per rispondere: -i primi due della violazione di cui all’art. 1 comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell’art. 61 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, così come descritto nella parte motiva, avendo posto in essere una reiterata indebita partecipazione come allenatore in mancanza del relativo titolo abilitativo alle gare A.C. SOFIOTA – YOUNG BOYS CASSANO del 12.12.2010; ROSETO – A.C. SOFIOTA del 5.2.2011; A.C. SOFIOTA – CERZATO K91 del 20.2.2011; N. ROCCA IMPERIALE – A.C. SOFIOTA del 27.2.2011; A.C. SOFIOTA – G. MERONI del 6.3.2011; A.C. SOFIOTA – ORIOLO del 10.3.2011, e anche in presenza di un provvedimento di squalifica come calciatore alla gara N. ROCCA IMPERIALE – A.C. SOFIOTA del 27.2.2011; -il terzo e il quarto per la violazione di cui all’art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentati avanti gli Organi di Giustizia Sportiva senza addurre alcuna valida giustificazione.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di: Angelo MONTALTO, nato ad Acri (CS) il 23-9-1975, quale calciatore, all'epoca di fatti, dell'A.C. Sofiota; Gianfranco CERAMELLA, quale Dirigente Accompagnatore dell' A.C. Sofiota; Angelo MONTALTO, nato l’8-11-1973, quale calciatore, all'epoca di fatti, dell'A.C. Sofiota; Gennaro CHIMENTI, quale Presidente dell'A.C. Sofiota; A.C. SOFIOTA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva conseguente, ai sensi e per effetti di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati; per rispondere: -i primi due della violazione di cui all'art. 1 comma 1, del C.G.S., con riferimento all'art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell'art. 61 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, così come descritto nella parte motiva, avendo posto in essere una reiterata indebita partecipazione come allenatore in mancanza del relativo titolo abilitativo alle gare A.C. SOFIOTA - YOUNG BOYS CASSANO del 12.12.2010; ROSETO - A.C. SOFIOTA del 5.2.2011; A.C. SOFIOTA - CERZATO K91 del 20.2.2011; N. ROCCA IMPERIALE - A.C. SOFIOTA del 27.2.2011; A.C. SOFIOTA - G. MERONI del 6.3.2011; A.C. SOFIOTA - ORIOLO del 10.3.2011, e anche in presenza di un provvedimento di squalifica come calciatore alla gara N. ROCCA IMPERIALE – A.C. SOFIOTA del 27.2.2011; -il terzo e il quarto per la violazione di cui all'art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentati avanti gli Organi di Giustizia Sportiva senza addurre alcuna valida giustificazione. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale: esaminati gli atti trasmessi alla Procura Federale dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria con nota del 14/4/2011 prot. 130/ CAT/CDA, pervenuta in data 21/4/2011, prot. n. 7867; considerato - che, dall'istruttoria espletata risulta adeguatamente comprovata, attraverso l'acquisizione delle distinte di gara relative alle gare AC SOFIOTA I YOUNG BOYS CASSANO del 12/12/2010, ROSETO / AC SOFIOTA del 5/2/2011, AC SOFIOTA / CERZETO K91 del 20/2/2011, N. ROCCA IMPERIALE / AC SOFIOTA del 27/2/2011, AC SOFIOTA / G. MERONI del 6/3/2011, AC SOFIOTA I ORIOLO del 10/3/2011, nonché attraverso le stesse dichiarazioni rese dal diretto interessato, la responsabilità del Sig. Angelo Montalto, nato ad Acri (CS) il 23/9/1975, per aver indebitamente partecipato a dette gare come allenatore, pur non essendo abilitato alla funzione e neppure figurando, come richiesto dalle vigenti disposizioni federali in materia, tra i nominativi indicati nella tessera impersonale della società; considerato, altresì - che, è stato accertato che il predetto Angelo Montalto, nato ad Acri (CS) il 23/9/1975. pur essendo stato squalificato come calciatore per una giornata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. con provvedimento del 23/2/2011, partecipava indebitamente alla successiva gara N. ROCCA IMPERIALE – A.C. SOFIOTA del 27/2/2011 in qualità di allenatore, come comprovato con l'acquisizione della distinta di gara su indicata e le dichiarazioni rese dal Sig. Augusto De Caro, quale tesserato delI'A.C. SOFIOTA; rilevato: - che è stato, inoltre, accertato, sempre attraverso le dichiarazioni del tesserato del AC SOFIOTA, Sig. Angelo De Caro, e l'acquisizione di copia delle distinte di gara, l'indicazione nelle distinte di gara di N. ROCCA IMPERIALE – A.C. SOFIOTA del 27/2/2011 e A.C. SOFIOTA - ORIOLO del 10/3/2011 del Sig. Angelo Montalto, quale allenatore, con la data di nascita di altro tesserato dell'A.C. SOFIOTA, il Sig. Montalto Angelo, nato il 8/11/1973 e identificato con tessera personale F.I.G.C. n. FA721452; venendo, così, dimostrato anche l'indebito tentativo del Sig. Angelo Montalto nato ad Acri (CS) il 23/9/1975 di far credere che il Montalto Angelo inserito in lista fosse un'altra persona con nome identico ma con altra data di nascita; rilevato altresì - che l'indebita partecipazione del Sig. Angelo Montalto alle gare su indicate con la qualifica di allenatore, nonché l'illecita sostituzione della sua data di nascita con quella di altro Angelo Montalto, configura una condotta che, in quanto lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della FIGC, in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, integra indubbiamente la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; - che risulta comprovata anche la responsabilità del Sig. Angelo Montalto, nato il 8/11/1973, e del Sig. Gennaro Chimenti, quale Presidente dell'AC SOFIOTA, ex art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, sebbene regolarmente convocati per essere sentiti nell'ambito dell'indagine a loro carico, non si sono presentati alla convocazione, né hanno prodotto alcuna giustificazione di sorta al collaboratore incaricato; - che parimenti risulta comprovata per tabulas la responsabilità dell'allora Dirigente Accompagnatore dell'AC SOFIOTA, Sig. Giancarlo Ceramella, per aver sottoscritto la distinta di gara del 27/2/2011 N. ROCCA IMPERIALE – A.C. SOFIOTA, avendo attestato con la sua sottoscrizione la regolare posizione dell'allenatore Sig. Angelo Montalto, in realtà squalificato come calciatore per quella giornata, con l'indicazione dei dati anagrafici sbagliati e non in possesso del titolo necessario abilitativo, con ciò concretando una violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell'art. 61 della NOIF; - che la responsabilità come sopra delineata dell'allora Dirigente Accompagnatore dell'AC SOFIOTA, Sig. Gianfranco Ceramella, risulta aggravata per l'indebita partecipazione del Sig. Angelo Montalto anche alle gare A.C. SOFIOTA - YOUNG BOYS CASSANO del 12/12/2010., ROSETO - A.C. SOFIOTA del 5/2/2011, AC SOFIOTA - CERZETO K91 del 20/2/2011, A.C. SOFIOTA - G. MERONI del 6/3/2011, A.C. SOFIOTA - ORIOLO del 10/3/2011, in qualità di allenatore della squadra senza aver conseguito il relativo titolo abilitativo, e avendo indicato per la gara A.C. SOFIOTA - ORIOLO del 10/3/2011 i dati anagrafici appartenenti ad altro tesserato dell'A.C. SOFIOTA, il Sig. Angelo Montalto nato l’8/11/1973, concretandosi anche in questi casi una reiterata violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell'art. 61 della NOIF; ritenuto, pertanto, che i fatti così come descritti, integrano gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 61 delle NOIF, ascrivibile al calciatore Sig. Angelo Montalto, nonché al Dirigente Accompagnatore, Sig. Gianfranco Ceramella, che ha sottoscritto la distinta di gara, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo il primo indebitamente partecipato alla gara su citata quale allenatore della squadra senza aver conseguito il relativo titolo abilitativo e in occasione di una gara essendo squalificato come calciatore e per altre due indicando i dati anagrafici appartenenti ad altra persona omonima, anch'egli tesserato per l'A.C. SOFIOTA, ed il secondo consentito l'impiego del tesserato con forme e modalità non consentite; - che la condotta tenuta dal Presidente dell'A.C. SOFIOTA, Sig. Gennaro Chimenti, e dal calciatore Angelo Montalto, nato il 8/11/1973, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto l'obbligo di presentarsi avanti il Collaboratore dell'Ufficio, sebbene regolarmente convocati; - che tali fatti comportano anche la responsabilità sia diretta che oggettiva dell'A.C. SOFIOTA, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle violazioni ascritte, rispettivamente al proprio Presidente, calciatori e Dirigente Accompagnatore, così come sopra indicato; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Michele Licata; - visto l'ad. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 12 marzo 2012, prot. nr. 6207-1562 pf 10 11-GR-mg: �� Angelo Montalto, nato art. Acri (CS) il 23-9-1975, quale calciatore, all'epoca di fatti, dell'A.C. SOFIOTA; �� Gianfranco Ceramella, quale Dirigente Accompagnatore dell' A.C. SOFIOTA; �� Angelo Montalto, nato l’8-11-1973, quale calciatore, all'epoca di fatti, dell'A.C. SOFIOTA; �� Gennaro Chimenti, quale Presidente dell'A.C. SOFIOTA; per rispondere: �� i primi due della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell'art. 61 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, così come descritto nella parte motiva, avendo posto in essere una reiterata indebita partecipazione come allenatore in mancanza del relativo titolo abilitativo alle gare A.C. SOFIOTA - YOUNG BOYS CASSANO del 12.12.2010; ROSETO - A.C. SOFIOTA del 5.2.2011; A.C. SOFIOTA - CERZETO K91 del 20.2.2011; N. ROCCA IMPERIALE - A.C. SOFIOTA del 27.2.2011; A.C. SOFIOTA - G. MERONI del 6.3.2011; A.C. SOFIOTA - ORIOLO del 10.3.2011, e anche in presenza di un provvedimento di squalifica come calciatore alla gara N. ROCCA IMPERIALE – A.C. SOFIOTA del 27.2.2011; �� il terzo e il quarto per la violazione di cui all'art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentati avanti gli Organi di Giustizia Sportiva senza addurre alcuna valida giustificazione; �� l'A.C. SOFIOTA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva conseguente, ai sensi e per effetti di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 16 aprile 2012 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giuseppe Mascianà, e per la A.C. SOFIOTA, per il Presidente Gennaro Chimenti e per il Dirigente Accompagnatore Gianfranco Ceramella, anch’essi presenti, l’avv. Annalisa Roseti e la dott.ssa Viviana Chianello. All’inizio della riunione odierna, le Parti presenti, tramite i loro legali, hanno avanzato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. Hanno inoltre richiesto applicarsi l’art. 24 C.G.S.. In merito a tale seconda istanza il Rappresentante della Procura si è rimesso alla decisione del collegio. In proposito, la Commissione Disciplinare territoriale -ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, le Parti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell’ art. 23 C.G.S. (pena base per la Società A.C. Sofiota 5000 €; per il Sig, Ceramella Gianfranco l’inibizione per anni 2 (due); per il sig. Chimenti Gennaro la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (mesi); -considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore federale; -visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; -rilevato che sussistono i presupposti anche per l’applicazione dell’art. 24 C.G.S. -dispone l’applicazione dell’art.23 e 24 C.G.S. Il Sostituto Procuratore Federale, ha quindi ha formulato le seguenti richieste nei confronti: �� di Angelo Montalto, nato art. Acri (CS) il 23-9-1975, quale calciatore, all'epoca di fatti, dell'A.C. SOFIOTA: squalifica per anni due (2); �� di Angelo Montalto, nato il 8-11-1973, quale calciatore, all'epoca di fatti, dell'A.C. SOFIOTA: squalifica per mesi sei (6); Ritiene, inoltre, la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali e testimoniali raccolti nei confronti di: Angelo Montalto, nato il 23-9-1975 e Angelo Montalto, nato il 8-11-1973, integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • per il sig. CERAMELLA Gianfranco inibizione di OTTO (8) mesi e quindi fino al 18 DICEMBRE 2012; • per il sig. CHIMENTI Gennaro inibizione di DUE (due) mesi e quindi fino al 18 GIUGNO 2012; • per la società A.C. SOFIOTA l’ammenda di € 1.700,00 (millesettecento,00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Dispone, inoltre, l’irrogazione nei confronti di: 1) Angelo MONTALTO, nato art. Acri (CS) il 23-9-1975, quale calciatore, all'epoca di fatti, dell'A.C. SOFIOTA, la squalifica per anni DUE (2) e quindi fino al 18 APRILE 2014; 2) Angelo MONTALTO, nato il 8-11-1973, quale calciatore, all'epoca di fatti, dell'A.C. SOFIOTA, la squalifica per mesi SEI (6) e quindi fino al 18 OTTOBRE 2012.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it