COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.128 della A.S.D. CALCISTICA SPINELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.38 SGS del 29.3.2011 (inibizione del dirigente MACHEDA Pasquale fino 31/12/2013 ).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.128 della A.S.D. CALCISTICA SPINELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.38 SGS del 29.3.2011 (inibizione del dirigente MACHEDA Pasquale fino 31/12/2013 ). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentate della società reclamante; ritenuto che dal referto arbitrale risulta che il sig. Macheda Pasquale sia durante il 1^ tempo che alla fine della gara teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; che lo stesso Macheda, a fine gara, spintonava ripetutamente il direttore di gara ponendogli le mani sul viso e strattonandolo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al sig. MACHEDA Pasquale al 31/3/2013. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it