COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.129 della Società U.S.D. CARRAO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.52 del 22.3.2012 (squalifica dell’assistente arbitrale di parte DE FAZIO Claudio fino al 31/12/2015, squalifica del calciatore BRAMIN Ramin fino al 30/06/2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.129 della Società U.S.D. CARRAO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n.52 del 22.3.2012 (squalifica dell’assistente arbitrale di parte DE FAZIO Claudio fino al 31/12/2015, squalifica del
calciatore BRAMIN Ramin fino al 30/06/2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal referto arbitrale risulta che a seguito di una espulsione di un giocatore della società. Carrao, il sig. De Fazio
Claudio entrava sul terreno di gioco e colpiva l'arbitro con la bandierina sul fianco destro provocandogli fortissimo dolore
ed un livido, tenendo altresì, un comportamento offensivo e minaccioso;
che, comunque, dopo qualche minuto, veniva riportata la calma e l'arbitro portava regolarmente a termine la gara;
che il calciatore Bramin Ramin teneva nei confronti dell'arbitro un comportamento offensivo e lo spingeva ponendogli entrambe le
mani sul petto;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta al De Fazio Claudio appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei
fatti ascritti;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al sig. DE FAZIO Claudio Fazio Claudio al 31/12/2014 e rigetta nel
resto.
Dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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