COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.130 della Società A.S.D.OLYMPIC ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 15.3.2012 (ammenda di € 600,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.130 della Società A.S.D.OLYMPIC ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 15.3.2012 (ammenda di € 600,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara Pol. D. Olympic Acri – Guaranum 2011 del 07/03/2012, risulta che: - prima della gara, alcuni calciatori della società Pol. D. Olympic Acri, che l’arbitro non è riuscito ad identificare, tenevano un comportamento antisportivo nei confronti dei calciatori avversari; - nel corso della gara, i calciatori della medesima società, anch’essi non identificati dal direttore di gara, tenevano una condotta violenta nei confronti dei calciatori avversari; a tal proposito, l’arbitro riferisce testualmente che “per circa tre volte ero costretto ad interrompere il gioco” poiché “mentre mi trovavo girato di spalle e a gioco in svolgimento i calciatori dell’Olympic colpivano i calciatori del Guaranum al volto, facendoli cadere a terra”. Il direttore di gara precisa che, dopo essere andato a verificarne le condizioni, notava che questi ultimi “avevano il volto rosso” e gli riferivano di essere stati “colpiti con gomitate” dagli avversari; - per tutta la durata della gara, i sostenitori della società in questione tenevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e dei calciatori avversari, colpendo questi ultimi con sputi. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sui fatti testé riportati, ha inflitto alla società Pol. D. Olympic Acri la sanzione di € 600,00, tenuto conto dell’aggravante rappresentata dalla mancata consegna all’arbitro, che ne aveva fatta apposita istanza, della domanda di richiesta della Forza Pubblica (cfr. C.U. n.28 del 15/03/2012 della Delegazione Provinciale di Cosenza). L’adìta Commissione, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti ascritti alla società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri calciatori e dei propri sostenitori, ritiene conforme a giustizia operare una congrua riduzione dell’ammenda impugnata; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda inflitta alla società A.S.D. Olympic Acri ad € 300,00, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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