COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.131 della Società ROCCABERNARDA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 29.03.2012 (ripetizione della gara Scandale – Roccabernarda del 25.03.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.131 della Società ROCCABERNARDA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 29.03.2012 (ripetizione della gara Scandale - Roccabernarda del 25.03.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti ed il Commissario di Campo; RILEVA la reclamante si duole della decisione di primo grado con cui il giudice sportivo ha disposto la ripetizione della gara Scandale - Roccabernarda del 25.03.2012 ritenendo che l’arbitro nel sospendere la gara stessa al 28° del secondo tempo non abbia fatto buon uso del potere discrezionale che le norme gli attribuiscono. La sospensione della gara era stata disposta in quanto l’arbitro nel suo rapporto riferisce di essere stato colpito con un violento pugno alla schiena da un giocatore non identificato dello Scandale. A seguito di tale episodio che gli causava un forte dolore e del contestuale stato di tensione creatosi in campo riteneva necessario sospendere la gara. Nell’audizione a chiarimenti il direttore di gara ha confermato quanto affermato in rapporto ribadendo le sue convinzioni in merito alla correttezza della sua decisione. Il Commissario di Campo ha escluso che vi sia stata invasione di campo o altri episodi di particolare tensione tra le squadre o la tifoseria ospitante e l’arbitro. Questa Commissione, utilizzando il potere attribuitogli dalle norme federali, deve valutare se la situazione creatasi in campo era tale da non permettere la regolare prosecuzione della disputa agonistica e se l’arbitro, consequenzialmente abbia utilizzato correttamente il potere che gli discende dal ruolo rivestito. In base agli elementi istruttori raccolti, questa Commissione ritiene che il Direttore di gara non ha utilizzato in maniera idonea le dette facoltà avendo avuto la possibilità, e di conseguenza il dovere, di portare a termine la gara. Il reclamo per le ragioni esposte è da rigettare. P.Q.M. -rigetta il reclamo e dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Crotone per i provvedimenti consequenziali. Dispone, inoltre, incamerarsi la tassa reclamo.
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