COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.133 della Società SPORTING TORRETTA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 29.3.2012 (inibizione del dirigente accompagnatore PUNELLI Francesco fino al 25 LUGLIO 2012; squalifica del calciatore GRANO Luigi per DUE GARE; ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.133 della Società SPORTING TORRETTA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 29.3.2012 (inibizione del dirigente accompagnatore PUNELLI Francesco fino al 25 LUGLIO 2012; squalifica del calciatore GRANO Luigi per DUE GARE; ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera a, non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari che prevedono la squalifica di calciatori sino a due gare; considerato che la sanzione inflitta a Punelli Francesco è congrua ed adeguata rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte relativa alla squalifica del calciatore Grano Luigi e rigetta nel resto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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