COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO BARANO CALCIO – GARA E. ZUPO I BARANO CALCIO DEL 14/04/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO BARANO CALCIO – GARA E. ZUPO I BARANO CALCIO DEL 14/04/2012 Il G.S.T., letto il reclamo, in via preliminare, ne rileva l'inammissibilità, essendo stato proposto dalla società Barano Calcio in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.l.G.C. del 6.02.2012, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74 del 9 febbraio 2012 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, non esclusi quelli, eventualmente relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare, debbano essere proposti e fatti pervenire (o essere depositati) al C.R. Campania entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo a quello di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, nonché con l’allegazione dell'attestazione dell'invio alla controparte. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo fax e, successivamente, a mezzo plico raccomandata postale, oltre le ore 12.00, in data 16.04.2012 ed è pervenuto, in ricezione, presso questo G.S.T., in pari data, alle ore 15.41 il fax ed in data 18 aprile 2012 il plico raccomandato, ovvero oltre il termine temporale innanzi indicato. La consequenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; di infliggere, a carico della società Barano Calcio, per rinuncia, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’ammenda di euro 1.000,00 (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime quattro giornate di gara), relativa alla prima rinuncia. Fa obbligo alla società Barano Calcio di versare alla società E. Zupo, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di euro 300,00.
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