COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA ACCIAROLI – VIRTUS SARNO F.C. 2005 DEL 14/4/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA ACCIAROLI – VIRTUS SARNO F.C. 2005 DEL 14/4/2012 Il G.S.T., letto il reclamo, in via preliminare, ne rileva l’inammissibilità, essendo stato proposto dalla società Virtus Sarno F.C. 2005 in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.I.G.C. del 6/2/2012, pubblicato in allegato al comunicato Ufficiale n. 74 del 9 febbraio 2012 del CR Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivevano che gli eventuali reclami, non esclusi quelli, eventualmente relativi alla posizione irregolare di calciatori che avessero proposti e fatti pervenire al CR Campania entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo a quello di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, nonché allegando l’attestazione dell’invio alla controparte. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo fax oltre le ore 12.00, in data 16/4/2012, ed è pervenuto, in ricezione, presso questo G.S.T., in pari data, alle ore 13.51, ovvero oltre il termine temporale innanzi indicato. La consequenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal CGS. Per tali motivi; DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di omologare il risultato di 3 – 2 a favore della società Acciaroli, acquisito sul campo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Virtus Sarno F.C. 2005.
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