COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO PALMESE – GARA PALMESE / TORRECUSO CALCIO DEL 18/4/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO PALMESE – GARA PALMESE / TORRECUSO CALCIO DEL 18/4/2012 Il G.S.T., visto il reclamo, rilevata la sua ritualità e tempestività, osserva che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole del fatto che la società Torrecuso Calcio non ha ridotto il numero dei calciatori deputati all’effettuazione dei tiri di rigore, trovandosi, pertanto in superiorità numerica rispetto alla società Palmese che aveva terminato i tempi regolamentari e supplementari con un uomo in meno. Orbene dall’esame degli atti ufficiali di gara, emerge che il capitano della società Torrecuso Calcio prima dell’effettuazione dei tiri di rigore segnalava al direttore di gara che essendo la sua squadra in 11 contro 10, escludeva dai tiri di rigore il loro portiere il quale non avrebbe calciato ma restava in porta con il ruolo di portiere. Dall’esame della sequenza dei tiri di rigore emerge, che dopo il 10° rigore entrambe le squadre hanno fatto calciare un giocatore che aveva già tirato e non quindi un nuovo calciatore, occorre, però, evidenziare che il 10° rigore è stato calciat o per la società Palmese dal portiere mentre per la società Torrecuso Calcio dal calciatore n. 15. Pertanto, è evidente che la società Torrecuso Calcio ha preso parte all’esecuzione dei tiri di rigore con 11 calciatori, tra cui il portiere che pur non calciando con la sua presenza di fatto consentiva ad un proprio compagno di squadra di poter tirare al posto suo. Tale comportamento, a parere del Giudicante, deve ritenersi non regolamentare in quanto il Regolamento del Gioco del Calcio nelle “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” statuisce: “Quando una squadra conclude la gara con un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, è tenuta a ridurre il numero per eguagliarlo a quest’ultima ed a comunicare all’arbitro il nome ed il numero di ogni calciatore escluso dall’esecuzione dei tiri di rigore. Tale compito spetta al capitano della squadra”. Alla luce di quanto su esposto, pur prendendo atto della evidente superficialità con la quale il direttore di gara ha ricevuto la lista dei calciatori ammessi all’esecuzione dei tiri di rigore di cui non ne faceva parte il portiere del Torrecuso Calcio che però ha partecipato attivamente anche se non in veste di tiratore, questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene di doversi uniformare al recente orientamento della Corte di Giustizia Federale (cfr C.U. 138/CGF 2011/2012) e pertanto, si ritiene che la società Torrecuso Calcio con la sua condotta abbia cagionato una chiara influenza sulla regolarità dell’esecuzione dei tiri di rigore non facendo tirare il proprio portiere ma consentendogli di prendere comunque parte all’esecuzione degli stessi, in evidente violazione della citata norma regolamentare che prevede l’obbligo di riduzione del numero di calciatori. Per tali motivi, DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Palmese, letto l’art. 17 del C.G.S., di infliggere alla società Torrecuso Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. In ordine ai provvedimenti disciplinari ai singoli rimanda alla camicia di gara; nulla dispone per la tassa reclamo, non versata.
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