COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 109. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SOLOFRA CALCIO – GARA IPPOGRIFO SARNO I SOLOFRA CALCIO DEL 14.03.2012 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 109. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SOLOFRA CALCIO – GARA IPPOGRIFO SARNO I SOLOFRA CALCIO DEL 14.03.2012 – ECCELLENZA La C.D.T, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, questa C.D.T. ritiene che la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Tirri Mario, debba essere commisurata nel rispetto del criterio di equità e di giusta corrispondenza all’effettiva gravità dell’infrazione da lui commessa nella circostanza, per cui la squalifica a suo carico deve essere ridotta a tre giornate. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Solofra Calcio, di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Tirri Mario; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it