COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 110. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. SAN VITO POSITANO – GARA POL. SAN VITO POSITANO I ATLETICO BOSCO DEL 18.03.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 110. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. SAN VITO POSITANO – GARA POL. SAN VITO POSITANO I ATLETICO BOSCO DEL 18.03.2012 – PROMOZIONE La C.D.T, letto il reclamo; ascoltati l’arbitro ed i due assistenti ufficiali, a chiarimento; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, da una attenta lettura del referto arbitrale, nonché dal supplemento di esso, da parte dell’arbitro e dei due assistenti ufficiali, in sede di audizione, è emerso che il calciatore De Luca Fausto si è reso responsabile di condotta certamente censurabile, rispetto alla quale tuttavia, si appalesa sanzione adeguata la squalifica per due giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pol. San Vito Positano, di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore De Luca Fausto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it