COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 101. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OGLIARESE 1974 – GARA OGLIARESE 1974 I INTERCASALI 2005 DEL 17.12.2011 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 101. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OGLIARESE 1974 – GARA OGLIARESE 1974 I INTERCASALI 2005 DEL 17.12.2011 – PROMOZIONE La C.D.T, preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23.02.2012, alla pagina 1895; ascoltati, a chiarimenti, all’esito delle relative convocazioni, l’arbitro, i due assistenti e l’osservatore arbitrale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con la citata delibera, a stralcio in ragione dell’urgenza, questa C.D.T. aveva deciso di rinviare ad altra riunione la decisione in ordine al reclamo della società Ogliarese 1974, in merito alla sanzione dell’ammenda ed all’obbligo, disposto dal G.S.T., del risarcimento dei danni all’autovettura dell’arbitro. Audito a chiarimenti, il direttore di gara riaffermava che la sua autovettura, di proprietà della madre, aveva subito dei danni durante o dopo la gara in esame. Precisava che non aveva fatto constatare lo stato della vettura ad alcun dirigente della società Ogliarese 1974, al momento del suo arrivo al campo di giuoco, in quanto ritiene che tale constatazione non rientri nei suoi obblighi. Sottolineava che, alla fine della gara, quando ha lasciato il campo di giuoco, non erano presenti dirigenti della società Ogliarese 1974. Puntualizzava di aver presentato querela presso la più vicina stazione dei Carabinieri. Nella riunione del 12.03.2012 venivano ascoltati i sigg. Celentano Giuseppe, De Fenza Gennaro e Fucci Vincenzo, rispettivamente secondo assistente dell’arbitro, primo assistente dell’arbitro ed osservatore arbitrale. I primi due dichiaravano che l’autovettura dell’arbitro, al momento del loro arrivo al campo di giuoco, era integra e non presentava alcun graffio a forma di “X” sulla portiera lato guida: graffio che, viceversa, essi dichiaravano di aver rilevato alla fine della gara, al momento della loro uscita dagli spogliatoi. La deposizione dell’osservatore dell’arbitro, sig. Vincenzo Fucci, non ha alcun rilievo, in quanto egli ha dichiarato di essere completamente all’oscuro dei fatti accaduti e di non essere neppure a conoscenza se l’arbitro fosse giunto sul campo con un’autovettura, o con altri mezzi. Sulla base degli accertamenti esperiti, attraverso le dichiarazioni acquisite nel corso delle audizioni, in particolare proprio quella del direttore di gara, questa C.D.T. giudica che non possa essere determinato l’obbligo del risarcimento dei danni a carico della società Ogliarese, nel rispetto della circolare n. 12 della Lega Nazionale Dilettanti del 12.11.2004, prot. n. 1450/CT/MC/sc, vigente anche per la corrente stagione sportiva. La richiamata circolare, invero, sancisce che l’arbitro e/o i suoi assistenti ufficiali debbano… “chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura; constatare, con il responsabile della Società ospitante, eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara… Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni…”. Nella circostanza, risulta di assoluta evidenza che il direttore di gara non abbia rispettato le disposizioni, chiare e tassative, della Lega Nazionale Dilettanti, come da lui stesso dichiarato, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T. Deve, di conseguenza, accogliersi il ricorso della società Ogliarese, per quel che concerne l’opposizione all’obbligo del risarcimento dei danni. Deve, altresì, annullarsi la sanzione dell’ammenda di euro 100,00, in quanto essa era fondata sulla medesima motivazione, che era stata ritenuta, dal G.S.T., a base dell’obbligo di risarcimento dei danni. P.Q.M. DELIBERA in riforma della decisione del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Ogliarese 1974, disponendo l’annullamento dell’ammenda di euro 100,00 e dell’obbligo del risarcimento dei danni all’arbitro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it