COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 103. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO F.C. SANT’AGNELLO – GARA F.C. SANT’AGNELLO / SAVOIA 1908 DEL 28.01.2012 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 103. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO F.C. SANT’AGNELLO – GARA F.C. SANT’AGNELLO / SAVOIA 1908 DEL 28.01.2012 – ATT. MISTA La C.D.T., letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla puntuale istruttoria e sentito l’arbitro a chiarimenti, è emerso che, a seguito in un intervento falloso commesso dal calciatore n. 10, sig. Iaccarino Mattia, il calciatore della società Savoia, n. 18 Cortiglia Francesco, colpiva con un violento pugno, alla spalla sinistra, nonché con un violento calcio alla coscia sinistra quest’ultimo. Il calciatore Iaccarino Mattia, in reazione alla descritta condotta violenta, afferrava per il collo il calciatore Castiglia scaraventandolo a terra. Si determinava una rissa che, come ribadito dall’arbitro anche nel corso dell’ulteriore udienza di convocazione, vedeva coinvolti i tesserati di entrambe le società, inclusi gli occupanti le panchine di entrambe le squadre. Il direttore di gara, non sussistendo i presupposti per il prosieguo dell’incontro, decideva di sospendere la gara, in attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. Questa C.D.T., rilevato che, al di là delle soggettive valutazioni sulla gravità delle responsabilità individuali dei tesserati, è comunque evidente la responsabilità di entrambe le società, nella determinazione dei disordini che non hanno consentito il prosieguo della gara stessa. Sul punto, deve ribadirsi che l’arbitro, nell’audizione presso questa C.D.T., pur evidenziando il comportamento scorretto dei calciatori del Savoia, che avevano letteralmente accerchiato il calciatore del Sant’Agnello, sig. Iaccarino Mattia, ha precisato che alla rissa avevano preso parte, ed anche per la durata di alcuni minuti, i calciatori di entrambe le squadre ed inoltre che i dirigenti delle due società non erano stati in grado di risolvere positivamente la situazione, proprio in ragione della partecipazione di quasi tutti i calciatori alla rissa medesima. Deve, dunque, confermarsi l’applicazione della perdita della gara, da parte del G.S.T., ai sensi degli articoli 4 e 17 del Codice di Giustizia Sportiva, a carico di entrambe le società. In merito, poi, alla sanzione accessoria pecuniaria ed ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tesserati, questa C.D.T., anche sulla base di quanto dichiarato, nella sua audizione, dall’arbitro della gara, come innanzi puntualizzato, ritiene che l’ammenda debba essere ridotta da euro 300,00 ad euro 150,00, mentre devono confermarsi, in ragione dell’effettiva gravità delle infrazioni commesse, come evidenziate dal direttore di gara anche nella sua audizione presso questa C.D.T., le impugnate squalifiche a carico dei calciatori D’Angiolo Alessandro e Iaccarino Mattia. Infine, per quel che concerne l’assistente di parte dell’arbitro, che la società reclamante ha asserito non essere stato sostituito, a seguito della sua espulsione dal campo, il direttore di gara, viceversa, ha dichiarato, nel corso della sua audizione, che l’assistente allontanato dal terreno di gioco era stato sostituito da un calciatore di riserva. Sul punto, deve farsi rinvio alla costante giurisprudenza sportiva, sulla base della quale il referto dell’arbitro e le sue eventuali dichiarazioni suppletive configurano fonte privilegiata di prova. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società F.C. Sant’Agnello, di ridurre da euro 300,00 ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria a suo carico; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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