COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 104. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POZZUOLI CALCIO 2011 – GARA POZZUOLI CALCIO 2011 I REAL S. MARTINO DEL 14.01.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 104. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POZZUOLI CALCIO 2011 – GARA POZZUOLI CALCIO 2011 I REAL S. MARTINO DEL 14.01.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Pozzuoli Calcio; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, in sede di audizione, l’arbitro stesso ha confermato che realmente un tifoso della società Real S. Martino lo aveva minacciato di voler arrecare danni oltre alla sua persona, anche all’autovettura. Questa circostanza, tuttavia, non può esimere la società ospitante (Pozzuoli Calcio), in quanto tale, dalla responsabilità della custodia dell’autovettura. La società reclamante, nel proprio atto, si è difesa, sostenendo che il direttore di gara non aveva consegnato le chiavi dell’autovettura ad alcun dirigente della società. Anche questo episodio viene smentito dal direttore di gara, il quale ha affermato che, ricevuto un rifiuto ad accettare le chiavi della sua autovettura, da parte di un dirigente della società ospitante, perché vi erano tutti i presupposti di integrità per l’automezzo, si era rivolto sia al dirigente accompagnatore che al dirigente addetto all’arbitro ed entrambi avevano ribadito che non vi era necessità di consegnare le chiavi, in quanto il luogo di disputa della gara medesima era un ambiente tranquillo. Da un’attenta disamina di tutte le circostanze, emerge che non vi sono motivi per l’accoglimento del ricorso presentato dalla società reclamante, anche per quel che concerne l’impugnazione della squalifica a carico del calciatore Maddaluno Aniello, che si appalesa congrua e proporzionata, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Pozzuoli Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante,
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