COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL SORRENTO – GARA REAL SORRENTO I PURENERGY EBOLI DEL 18.03.2012 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL SORRENTO – GARA REAL SORRENTO I PURENERGY EBOLI DEL 18.03.2012 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1 La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell'atto di impugnazione. La società reclamante, come confermato anche in sede di audizione, si è opposta alla squalifica a carico della calcettista Vespoli Rosa. Deve sottolinearsi, sul punto, che il comportamento della calcettista è risultato particolarmente grave, con specifico riferimento al suo tentativo di aggressione a carico dell’arbitro. Deve, dunque, giudicarsi congrua ed equamente commisurata la sanzione a carico della nominata calcettista. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Sorrento; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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