COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANSEVERINESE 1928 – GARA IPPOGRIFO SARNO / SANSEVERINESE 1928 DEL 27.11.2011 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANSEVERINESE 1928 – GARA IPPOGRIFO SARNO / SANSEVERINESE 1928 DEL 27.11.2011 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; esaminate le controdeduzioni prodotte dalla società Ippogrifo Sarno; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (di cui alla delibera, pubblicata sul C.U. n. 74 del 9.02.2012 del C.R. Campania, alla pag. 1740), con la quale è stato accolto il reclamo della società Ippogrifo Sarno, con la conseguenziale sanzione, a carico della società Sanseverinese 1928, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Con la cennata delibera, il G.S.T. aveva deliberato a seguito di rimessione del fascicolo da parte di questa medesima C.D.T., come dalla sua delibera, pubblicata sul C.U. del C.R. Campania n. 72 del 2.02.2012, alla pag. 1711. Invero, con la delibera di questa C.D.T., appena citata, era stata revocata la decisione del G.S.T. di inammissibilità del reclamo di prima istanza, della società Ippogrifo Sarno A.S.D., in ordine alla gara di cui all'epigrafe, con prescrizione di esame nel merito del reclamo medesimo. La già richiamata delibera del G.S.T., pubblicata sul C.U. n.74 del 9.02.2012 del C.R. Campania, alla pag. 1740, è stata impugnata, con il reclamo in esame, da parte della società Sanseverinese 1928. Le motivazioni a sostegno del reclamo si imperniano su due aspetti. Il primo è relativo al merito, in ordine al quale la società Sanseverinese 1928 ha sostenuto che, per un “lasso di tempo brevissimo e, comunque, non superiore ad 1’ e 40 (circa 100 secondi)”, essa aveva in campo quattro e non tre calciatori “di fascia giovane”, uno per ogni anno di nascita (1992, 1993 e 1994), come prescritto dalla normativa del C.R. Campania, vigente per i Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione. La reclamante, altresì, ha sostenuto il proprio avviso, aggiungendo che “… il principio che spetta agli Organi della Giustizia Sportiva è stabilire se ed in quale misura abbiano influenzato la gara i fatti che, non valutabili con criteri tecnici, si sono verificati in campo”, citando, al riguardo, quale precedente giurisprudenziale ad essa favorevole, quello relativo alla gara Scafatese / Gelbison del 19.10.1997, in relazione alla quale la Commissione d’Appello Federale (in quel periodo massimo Organo di Giustizia Sportiva e, dunque, facente giurisprudenza) aveva deliberato che un lasso di tempo brevissimo di violazione della normativa sull’impiego dei calciatori di fascia giovane non fosse idoneo ad incidere in misura decisiva sulla regolarità di svolgimento della gara. Il secondo aspetto, sul quale si fonda il reclamo della società Sanseverinese 1928, è di natura formale, ma di valenza ad substantiam. Ha, invero, sostenuto la reclamante che la società Ippogrifo Sarno non abbia “provveduto ad inviare, per conoscenza, la lettera raccomandata A.R. del 29/11/2011 all’indirizzo depositato presso il C.R. Campania dalla scrivente Sanseverinese 1928”. A supporto della propria affermazione, la reclamante ha puntualizzato che la società Ippogrifo Sarno avesse allegato, al proprio reclamo di prima istanza, per l’appunto spedito in data 29/11/2011, non la ricevuta della raccomandata inviata alla società controparte, “bensì la fotocopia della copia della ricevuta della raccomandata”. La predetta precisazione è stata integrata, dalla società Sanseverinese 1928, dalla constatazione, rilevata dal sito internet delle Poste Italiane, che la citata raccomandata, inoltrata alla Sanseverinese 1928, fosse stata restituita all’Ippogrifo Sarno e che quest’ultima avesse “effettuato un collage fotocopiato evidente e palese, contravvenendo tra l’altro al disposto di cui all’art. 1, comma 1° del C.G.S.”. Infine, la reclamante Sanseve rinese 1928 ha sostenuto che la società Ippogrifo Sarno non avesse provveduto al rituale preannuncio di reclamo. Su quest’ultimo punto, deve precisarsi che, con fax delle ore 12.57 del 28.11.2011, ovvero del giorno immediatamente successivo a quello di disputa della gara, di cui al reclamo in esame, la società Ippogrifo Sarno aveva regolarmente formalizzato il relativo preannuncio di reclamo. Quanto all’obiezione in ordine all’asserita, mancata spedizione, da parte dell’Ippogrifo Sarno, della raccomandata postale A.R., del primo reclamo al G.S.T., all’indirizzo ufficiale della società Sanseverinese 1928, deve sottolinearsi che questa C.D.T., all’esito degli accertamenti doverosamente esperiti, ha acquisito inoppugnabile documentazione, dimostrativa della spedizione del reclamo di prima istanza, in data 29.11.2011, a mezzo raccomandata postale A.R. n. 14480565451-7, inoltrata dall’ufficio postale di Sarno, frazione 57205, sez. 7, da parte dell’Ippogrifo Sarno, indirizzata all’A.S.D. Sanseverinese 1928, all’indirizzo postale depositato da quest’ultima presso il C.R. Campania, ovvero Corso Caracciolo, n. 65 – 84085 Mercato San Severino, con l’unica indicazione imprecisa “c/o Sellitto Carmine”, anziché c/o Sellitto Crescenzo. Questa C.D.T. ha, peraltro, rilevato ulteriormente che l’avviso di ricevimento, ancora applicato sul retro della busta di spedizione del reclamo dell’Ippogrifo Sarno, indica con esattezza tutti i dati innanzi trascritti, incluso quello “c/o Sellitto Crescenzo” (e non Carmine). Deve, dunque, ritenersi rispettato l’adempimento, che la società Sanseverinese 1928 ha, viceversa, sostenuto che non fosse stato eseguito, dovendosi giudicare esaustiva l’indicazione “c/o Sellitto Crescenzo” sull’avviso di ricevimento (si ripete: tuttora applicato sul retro della busta di spedizione). È appena il caso di puntualizzare che, se l’obiezione in argomento della società Sanseverinese 1928 fosse risultata corrispondente al vero, sarebbe emerso, indiscutibilmente, una lesione del diritto di difesa della società medesima ed, in ogni caso, sarebbe risultato formalmente viziato l’atto di reclamo della società Ippogrifo Sarno, con l’ineluttabile conseguenza dell’obbligata declaratoria d’inammissibilità, da parte di questa C.D.T., del reclamo medesimo della società Ippogrifo Sarno. La doglianza della Sanseverinese 1928 sul punto è risultata, viceversa, infondata, per cui deve essere ritenuta superata. Per quel che concerne il merito della vicenda, si rinvia alla decisione del G.S.T., di cui al citato C.U. n. 74 del 9.02.2012, pag. 1740. Questa C.D.T., invero, condivide la richiamata delibera del Giudice di prime cure. Il presupposto è che, come dal C.U. n. 1 del 1° Iuglio 2011 del C.R. Campania, le società del Campionato Regionale di Eccellenza hanno “l'obbligo di impiegare fin dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni gara dell'attività ufficiale, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1994 in poi, almeno un calciatore na to dal 1° gennaio 1993 in poi ed almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1992 in poi, anche n el caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti”. A seguito della sostituzione, ammessa dalla stessa società Sanseverinese 1928, del calciatore Magliocca Luca (nato il 6.07.1993), indicato in distinta con il n. 2, con il calciatore Liotto Paolo (nato il 5.05.1992), indicato in distinta con il n. 17, la reclamante ha proseguito la gara con due calciatori nati dall’anno 1992 in poi ed un calciatore nato dall’anno 1994 in poi. Essa, dunque, non aveva più in campo i tre calciatori di fascia "giovane" (uno per ciascuna delle tre fasce d'età innanzi specificate), in violazione della richiamata normativa. Questa C.D.T. ritiene, sul punto, come deliberato dal G.S.T., che a nulla rilevi che, dopo due minuti, e cioè al 18’ del secondo tempo, essa abbia provveduto alla sostituzione del calciatore Toma Andrea (nato il 25.01.1984, n. 5 della distinta ufficiale) con il calciatore D'Elia Luigi (nato il 3.03.1993, n. 13 della distinta ufficiale), ripristinando i prescritti obblighi di impiego dei calciatori "giovani". Invero, al di là del caso citato (gara Scafatese /Gelbison del 19.10.1997) dalla società Sanseverinese 1928, nessun altro precedente giurisprudenziale analogo è dato rinvenire. Ma v’è di più: in quell’occasione, il lasso di tempo fu davvero minimale, non di circa due minuti, come, viceversa, nel caso in esame. P.Q.M. DELl BERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Sanseverinese 1928; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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