COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANSEVERINESE 1928 – GARA IPPOGRIFO SARNO / SANSEVERINESE 1928 DEL 27.11.2011 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANSEVERINESE 1928 – GARA IPPOGRIFO SARNO /
SANSEVERINESE 1928 DEL 27.11.2011 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; esaminate le controdeduzioni prodotte dalla società
Ippogrifo Sarno; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società reclamante, che aveva
presentato rituale richiesta di audizione, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della
decisione del Primo Giudice (di cui alla delibera, pubblicata sul C.U. n. 74 del 9.02.2012 del C.R.
Campania, alla pag. 1740), con la quale è stato accolto il reclamo della società Ippogrifo Sarno, con
la conseguenziale sanzione, a carico della società Sanseverinese 1928, della punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Con la cennata delibera, il G.S.T. aveva deliberato a
seguito di rimessione del fascicolo da parte di questa medesima C.D.T., come dalla sua delibera,
pubblicata sul C.U. del C.R. Campania n. 72 del 2.02.2012, alla pag. 1711. Invero, con la delibera di
questa C.D.T., appena citata, era stata revocata la decisione del G.S.T. di inammissibilità del
reclamo di prima istanza, della società Ippogrifo Sarno A.S.D., in ordine alla gara di cui all'epigrafe,
con prescrizione di esame nel merito del reclamo medesimo. La già richiamata delibera del G.S.T.,
pubblicata sul C.U. n.74 del 9.02.2012 del C.R. Campania, alla pag. 1740, è stata impugnata, con il
reclamo in esame, da parte della società Sanseverinese 1928. Le motivazioni a sostegno del
reclamo si imperniano su due aspetti. Il primo è relativo al merito, in ordine al quale la società
Sanseverinese 1928 ha sostenuto che, per un “lasso di tempo brevissimo e, comunque, non
superiore ad 1’ e 40 (circa 100 secondi)”, essa aveva in campo quattro e non tre calciatori “di fascia
giovane”, uno per ogni anno di nascita (1992, 1993 e 1994), come prescritto dalla normativa del
C.R. Campania, vigente per i Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione. La reclamante,
altresì, ha sostenuto il proprio avviso, aggiungendo che “… il principio che spetta agli Organi della
Giustizia Sportiva è stabilire se ed in quale misura abbiano influenzato la gara i fatti che, non
valutabili con criteri tecnici, si sono verificati in campo”, citando, al riguardo, quale precedente
giurisprudenziale ad essa favorevole, quello relativo alla gara Scafatese / Gelbison del 19.10.1997,
in relazione alla quale la Commissione d’Appello Federale (in quel periodo massimo Organo di
Giustizia Sportiva e, dunque, facente giurisprudenza) aveva deliberato che un lasso di tempo
brevissimo di violazione della normativa sull’impiego dei calciatori di fascia giovane non fosse
idoneo ad incidere in misura decisiva sulla regolarità di svolgimento della gara. Il secondo aspetto,
sul quale si fonda il reclamo della società Sanseverinese 1928, è di natura formale, ma di valenza
ad substantiam. Ha, invero, sostenuto la reclamante che la società Ippogrifo Sarno non abbia
“provveduto ad inviare, per conoscenza, la lettera raccomandata A.R. del 29/11/2011 all’indirizzo
depositato presso il C.R. Campania dalla scrivente Sanseverinese 1928”. A supporto della propria
affermazione, la reclamante ha puntualizzato che la società Ippogrifo Sarno avesse allegato, al
proprio reclamo di prima istanza, per l’appunto spedito in data 29/11/2011, non la ricevuta della
raccomandata inviata alla società controparte, “bensì la fotocopia della copia della ricevuta della
raccomandata”. La predetta precisazione è stata integrata, dalla società Sanseverinese 1928, dalla
constatazione, rilevata dal sito internet delle Poste Italiane, che la citata raccomandata, inoltrata alla
Sanseverinese 1928, fosse stata restituita all’Ippogrifo Sarno e che quest’ultima avesse “effettuato
un collage fotocopiato evidente e palese, contravvenendo tra l’altro al disposto di cui all’art. 1,
comma 1° del C.G.S.”. Infine, la reclamante Sanseve rinese 1928 ha sostenuto che la società
Ippogrifo Sarno non avesse provveduto al rituale preannuncio di reclamo. Su quest’ultimo punto,
deve precisarsi che, con fax delle ore 12.57 del 28.11.2011, ovvero del giorno immediatamente
successivo a quello di disputa della gara, di cui al reclamo in esame, la società Ippogrifo Sarno
aveva regolarmente formalizzato il relativo preannuncio di reclamo. Quanto all’obiezione in ordine
all’asserita, mancata spedizione, da parte dell’Ippogrifo Sarno, della raccomandata postale A.R., del
primo reclamo al G.S.T., all’indirizzo ufficiale della società Sanseverinese 1928, deve sottolinearsi
che questa C.D.T., all’esito degli accertamenti doverosamente esperiti, ha acquisito inoppugnabile
documentazione, dimostrativa della spedizione del reclamo di prima istanza, in data 29.11.2011, a
mezzo raccomandata postale A.R. n. 14480565451-7, inoltrata dall’ufficio postale di Sarno, frazione
57205, sez. 7, da parte dell’Ippogrifo Sarno, indirizzata all’A.S.D. Sanseverinese 1928, all’indirizzo
postale depositato da quest’ultima presso il C.R. Campania, ovvero Corso Caracciolo, n. 65 – 84085
Mercato San Severino, con l’unica indicazione imprecisa “c/o Sellitto Carmine”, anziché c/o Sellitto
Crescenzo. Questa C.D.T. ha, peraltro, rilevato ulteriormente che l’avviso di ricevimento, ancora
applicato sul retro della busta di spedizione del reclamo dell’Ippogrifo Sarno, indica con esattezza
tutti i dati innanzi trascritti, incluso quello “c/o Sellitto Crescenzo” (e non Carmine). Deve, dunque,
ritenersi rispettato l’adempimento, che la società Sanseverinese 1928 ha, viceversa, sostenuto che
non fosse stato eseguito, dovendosi giudicare esaustiva l’indicazione “c/o Sellitto Crescenzo”
sull’avviso di ricevimento (si ripete: tuttora applicato sul retro della busta di spedizione). È appena il
caso di puntualizzare che, se l’obiezione in argomento della società Sanseverinese 1928 fosse
risultata corrispondente al vero, sarebbe emerso, indiscutibilmente, una lesione del diritto di difesa
della società medesima ed, in ogni caso, sarebbe risultato formalmente viziato l’atto di reclamo della
società Ippogrifo Sarno, con l’ineluttabile conseguenza dell’obbligata declaratoria d’inammissibilità,
da parte di questa C.D.T., del reclamo medesimo della società Ippogrifo Sarno. La doglianza della
Sanseverinese 1928 sul punto è risultata, viceversa, infondata, per cui deve essere ritenuta
superata. Per quel che concerne il merito della vicenda, si rinvia alla decisione del G.S.T., di cui al
citato C.U. n. 74 del 9.02.2012, pag. 1740. Questa C.D.T., invero, condivide la richiamata delibera
del Giudice di prime cure. Il presupposto è che, come dal C.U. n. 1 del 1° Iuglio 2011 del C.R.
Campania, le società del Campionato Regionale di Eccellenza hanno “l'obbligo di impiegare fin
dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni gara dell'attività ufficiale, almeno un calciatore nato
dal 1° gennaio 1994 in poi, almeno un calciatore na to dal 1° gennaio 1993 in poi ed almeno un
calciatore nato dal 1° gennaio 1992 in poi, anche n el caso di sostituzioni successive di uno o più
partecipanti”. A seguito della sostituzione, ammessa dalla stessa società Sanseverinese 1928, del
calciatore Magliocca Luca (nato il 6.07.1993), indicato in distinta con il n. 2, con il calciatore Liotto
Paolo (nato il 5.05.1992), indicato in distinta con il n. 17, la reclamante ha proseguito la gara con
due calciatori nati dall’anno 1992 in poi ed un calciatore nato dall’anno 1994 in poi. Essa, dunque,
non aveva più in campo i tre calciatori di fascia "giovane" (uno per ciascuna delle tre fasce d'età
innanzi specificate), in violazione della richiamata normativa. Questa C.D.T. ritiene, sul punto, come
deliberato dal G.S.T., che a nulla rilevi che, dopo due minuti, e cioè al 18’ del secondo tempo, essa
abbia provveduto alla sostituzione del calciatore Toma Andrea (nato il 25.01.1984, n. 5 della distinta
ufficiale) con il calciatore D'Elia Luigi (nato il 3.03.1993, n. 13 della distinta ufficiale), ripristinando i
prescritti obblighi di impiego dei calciatori "giovani". Invero, al di là del caso citato (gara Scafatese /Gelbison del 19.10.1997) dalla società Sanseverinese 1928, nessun altro precedente
giurisprudenziale analogo è dato rinvenire. Ma v’è di più: in quell’occasione, il lasso di tempo fu
davvero minimale, non di circa due minuti, come, viceversa, nel caso in esame. P.Q.M.
DELl BERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Sanseverinese 1928; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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