COMITATO REGIONALE CAMPANIA COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA CASTELLANA CALCIO – KARMA DEL 10/4/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA CASTELLANA CALCIO – KARMA DEL 10/4/2012
Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata perché il campo di gioco era occupato da un’altra società. Questo Giudice, considerato che l’onere dell’organizzazione della gara. nel quale rientra la disponibilità di idoneo campo di gioco per assicurarne il regolare svolgimento, incombe sulla società ospitante e preso atto che, nel caso di specie, la società medesima non ha ottemperato a tale onere né si è attivata per rendere il campo di gioco disponibile per poter effettuare la disputa della stessa, per tali motivi, in applicazione dell’art. 17, comma 3, del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società Castellana Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 03.
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