COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°41 del 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 111 RECLAMO PROPOSTO DA S.S. CASALECCHIO CALCIO 1921 Avverso squalifica per 4 giornate calc. TANDURELLA NICOLO’ delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 del 4.4.2012 gara SAVIGNANESE – CASALECCHIO dell’1.4.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°41 del 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 111 RECLAMO PROPOSTO DA S.S. CASALECCHIO CALCIO 1921 Avverso squalifica per 4 giornate calc. TANDURELLA NICOLO’ delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 del 4.4.2012 gara SAVIGNANESE – CASALECCHIO dell’1.4.2012 La S.S. CASALECCHIO CALCIO 1921, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. TANDURELLA ha riferito che, dopo una azione di gioco, si è girato ed ha sputato verso il vuoto del campo.; in quel momento alle sue spalle sopraggiungeva un giocatore avversario, con il quale non aveva avuto nessun contatto o diverbio e, inavvertitamente, lo colpiva con lo sputo. Il giocatore si scusava subito con l’avversario. L’arbitro, posizionato nelle vicinanze, ha ritenuto il gesto diretto al giocatore avversario, espellendo il calc. TANDURELLA. Chiede l’annullamento o una riduzione della sanzione e che venga sentito il calciatore.. La Commissione, - premesso che non viene sentito il calciatore in quanto il ricorso non è stato da lui direttamente proposto; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il gesto è stato certamente volontario. Nel frangente i due calciatori (Tandurella e l’avversario) erano fermi, uno di fronte all’altro, ad una distanza di meno di mezzo metro e lui si trovava alla stessa distanza dai due; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado; d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. TANDURELLA NICOLO’. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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