COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°41 del 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 112 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VILLAGGIO I° MAGGIO Avverso squalifica al 30.6.2012 calc. PASINI EMILIANO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 29.3.2012 gara VILLAGGIO I° MAGGIO – DAINO MONDAINO del 25.3. 2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°41 del 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 112 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VILLAGGIO I° MAGGIO Avverso squalifica al 30.6.2012 calc. PASINI EMILIANO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 29.3.2012 gara VILLAGGIO I° MAGGIO – DAINO MONDAINO del 25.3. 2012 L’A.S.D. VILLAGGIO I° MAGGIO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. PASINI era intenzionato ad avvicinarsi all’arbitro solo per chiedere spiegazioni; nega, nel modo più assoluto, un contatto tra il suo petto e quello dell’arbitro. Non era l’unico giocatore attorno all’arbitro e, probabilmente, vi è stato uno scambio di persona. Ha appoggiato le mani sulla spalla dell’arbitro, ma solo per richiamare la sua attenzione, senza mai esercitare pressione o spinte su di esso. Chiede una riduzione della sanzione e che venga sentito il giocatore. La Commissione, - premesso che non viene sentito il calciatore in quanto il ricorso non è stato da lui direttamente proposto e che, in suo luogo, era stata convocata la società ricorrente che, peraltro, non si è presentata all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc. PASINI protestando vibratamente lo spingeva petto contro petto e, mentre si stava dirigendo verso il centrocampo per la ripresa del gioco, lo stesso gli si poneva davanti e lo spingeva più volte con le mani alla spalla, facendolo indietreggiare di alcuni passi; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado; d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.6.2012 del calc. PASINI EMILIANO Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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