COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 13.04.2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 31/03/2012 BEARZI – SERENISSIMA PRADAMANO La gara A.S.D. BEARZI – U.S.D. SERENISISMA PRADAMANO, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone “C”, disputatasi ad Udine il 31.03.2012, veniva sospesa dall’arbitro al 24’ del secondo tempo, con il risultato di 0 – 1, per essere stato quest’ultimo colpito, all’altezza dei reni, da una borraccia piena, della capacità di circa di un litro, lanciata contro di lui e per il forte dolore alla zona del corpo colpita che ciò gli aveva causato. Nella seduta del 04 aprile 2012, questo Giudice Sportivo Territoriale, ravvisata la necessità di esperire accertamenti in merito alla citata gara, si riservava ogni decisione in merito ai fatti accaduti e che avevano determinato la sospensione della gara stessa nonché nei confronti dei calciatori n. 10 dell’A.S.D. Bearzi BALDAN Matteo (espulso dall’arbitro al 24’ del secondo tempo) e n. 13 NERI Fabio (posizionato in panchina dell’A.S.D. Bearzi, in qualità di calciatore di riserva, ed anche lui considerato espulso dall’arbitro).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 13.04.2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 31/03/2012 BEARZI – SERENISSIMA PRADAMANO La gara A.S.D. BEARZI - U.S.D. SERENISISMA PRADAMANO, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone “C”, disputatasi ad Udine il 31.03.2012, veniva sospesa dall’arbitro al 24’ del secondo tempo, con il risultato di 0 – 1, per essere stato quest’ultimo colpito, all’altezza dei reni, da una borraccia piena, della capacità di circa di un litro, lanciata contro di lui e per il forte dolore alla zona del corpo colpita che ciò gli aveva causato. Nella seduta del 04 aprile 2012, questo Giudice Sportivo Territoriale, ravvisata la necessità di esperire accertamenti in merito alla citata gara, si riservava ogni decisione in merito ai fatti accaduti e che avevano determinato la sospensione della gara stessa nonché nei confronti dei calciatori n. 10 dell’A.S.D. Bearzi BALDAN Matteo (espulso dall’arbitro al 24’ del secondo tempo) e n. 13 NERI Fabio (posizionato in panchina dell’A.S.D. Bearzi, in qualità di calciatore di riserva, ed anche lui considerato espulso dall’arbitro). Questo Giudice Sportivo Territoriale disponeva, pertanto, l’audizione dell’arbitro della suindicata gara, audizione che aveva luogo in data 11.04.2012, a Trieste. Cio’ premesso, il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva espressa nel corso della seduta del 04.04.2012; esaminati il rapporto ed il supplemento di rapporto, relativi alla gara BEARZI - SERENISSIMA PRADAMANO del 31.03.2012, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone “C”, fatti pervenire dall’arbitro e preso atto di quanto riferito dallo stesso nell’ audizione dell’11.04.2012 presso quest’organo di giustizia sportiva; rilevato che dagli atti in possesso è emerso che: - la gara in questione era stata caratterizzata, sin dall’inizio, da nervosismo manifestato dai calciatori del Bearzi che continuamente protestavano nei confronti dell’arbitro ad ogni fallo fischiato da quest’ultimo contro la loro squadra; - al 24’ del secondo tempo, dopo che il direttore di gara (di seguito d.d.g.) aveva fischiato un fallo di gioco contro il Bearzi, il calciatore n. 10 della detta Società, BALDAN Matteo, proferiva verso quest’ultimo espressione ingiuriosa, bestemmiandogli in faccia, motivo per cui il d.d.g. lo espelleva esibendogli il cartellino rosso; in tale circostanza il Baldan si avvicinava minacciosamente al d.d.g. fino ad arrivare a breve distanza da lui e costringendolo ad indietreggiare verso la panchina del Bearzi, dalla quale si alzavano quasi tutti gli occupanti la panchina stessa per fermare il citato calciatore; - a questo punto l’arbitro, nel mentre si trovava a circa dieci metri di distanza dalla panchina del Bearzi, con il fianco destro rivolto alla panchina medesima, avvertiva un dolore molto forte tra il fianco destro stesso e la regione lombare, all’altezza dei reni, (il dolore era così forte che pensava di essere stato colpito da un pugno); il d.d.g. si accorgeva, invece, che era stato colpito da una borraccia piena, della capacità di circa un litro, che poi era caduta ai suoi piedi; nel girare immediatamente lo sguardo verso la panchina del Bearzi (che aveva a destra, di fianco), egli notava un solo tesserato del Bearzi (il calciatore n. 13 NERI Fabio) in piedi davanti alla panchina stessa, appena fuori dalla linea laterale, nel mentre cercava di fare l’indifferente e stava appoggiando a terra un contenitore pieno di altre borracce; - a seguito di precisa domanda rivoltagli nel corso dell’audizione, l’arbitro dichiarava di essere certo che era stato il n. 13 del Bearzi, NERI Fabio, a lanciare la borraccia contro di lui sia perché era l’unica persona presente nei pressi della panchina, zona da cui proveniva la predetta borraccia che lo aveva colpito, sia per l’atteggiamento assunto subito dopo dallo stesso quando il d..d.g. si era girato per individuare il responsabile dell’atto violento; - a seguito dei fatti sopradescritti, la situazione in campo diveniva molto tesa per l’atteggiamento assunto verso il d.d.g. dai calciatori del Bearzi, che cercavano di circondarlo, protestando ed insultandolo, motivo per il quale egli riteneva di non esibire il cartellino rosso nei confronti del predetto n. 13, NERI Fabio, per l’atto violento commesso poco prima contro di lui e che nel frattempo si stava avviando verso gli spogliatoi proferendo espressioni ingiuriose verso di lui; - il d.d.g., nella circostanza, aveva considerato espulso il calciatore del Bearzi NERI Fabio, indicandolo poi fra gli espulsi sia nel rapportino di fine gara (non firmato dai dirigenti del Bearzi, ma loro consegnato assieme ai documenti) sia nel suo rapporto fatto pervenire a questo Giudice Sportivo Territoriale; - nel mentre il Neri stava uscendo dal campo, il Baldan continuava ad inveire minacciosamente nei confronti del d.d.g., che cercava di stare a debita distanza dal citato calciatore, trattenuto quest’ultimo, nella circostanza, da dirigenti ed alcuni compagni di squadra del Bearzi prima di essere condotto a forza negli spogliatoi; - dopo l’espulsione del Baldan e dopo che il d.d.g. era stato colpito dalla borraccia, i dirigenti del Bearzi non fornivano a quest’ultimo assistenza e protezione; erano stati, invece, i calciatori ed i dirigenti della Soc. Serenissima Pradamano a proteggerlo sia prima che dopo la sospensione della gara, sancita con il triplice fischio ed ad accompagnarlo fino agli spogliatoi; - il dolore nella zona del corpo colpita dalla borraccia era persistito per tutto il resto della giornata; soltanto alla sera, dopo che il d.d.g. aveva provveduto con l’applicazione di una pomata e di ghiaccio, tale dolore lentamente scompariva; - il sopradescritto comportamento ingiurioso, minaccioso ed intimidatorio tenuto dai calciatori del Bearzi nei confronti del d.d.g. era durato per circa cinque minuti (dall’espulsione del Baldan e fino a quando l’arbitro era riuscito a guadagnare gli spogliatoi); dopo il rientro negli spogliatoi, la situazione si normalizzava; successivamente, solo nel momento in cui l’arbitro stava lasciando l’impianto sportivo assieme all’osservatore arbitrale, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Bearzi gli rivolgeva espressione irriguardosa; considerato che, nel corso dell’audizione, l’arbitro ha confermato il contenuto del suo rapporto iniziale, dichiarando di essere certo che il responsabile del gesto violento commesso nei suoi confronti era stato il calciatore n. 13 de Bearzi NERI Fabio; accertato, altresì, che: - l’arbitro aveva deciso di sospendere la gara per la condizione fisica e psicologica in cui si era venuto a trovare a seguito dell’episodio di violenza subito, condizione che non gli garantiva più la lucidità mentale e la serenità necessarie per continuare a dirigere in pena indipendenza di giudizio (art. 64 N.O.I.F.); - per il clima creatosi in campo dopo il 24’ del secondo tempo, il d.d.g. si era sentito in una situazione di pericolo che poteva divenire pregiudizievole per la sua incolumità personale (art. 64 N.O.I.F.); - la situazione venutasi a creare in campo dopo l’episodio di violenza suindicato era tale che il d.d.g. non era più in grado di ovviare alla stessa col ricorso ad alcun provvedimento in suo potere che avesse potuto consentire la prosecuzione dell’incontro; - l’A.S.D. Bearzi non può che essere ritenuta oggettivamente responsabile dell’atto violento commesso da un proprio calciatore al 24’ del 2° tempo (art. 4, comma 2 del C.G.S.) che ha impedito la regolare prosecuzione e conclusione dell’incontro in questione nonché direttamente responsabile (art. 4, comma 1, C.G.S.) per l’omissione di assistenza e di protezione dell’arbitro, così come previsto dall’art. 65 N.O.,I.F., a seguito dei predetti fatti; P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE Delibera: 1) nei confronti dell’A.S.D. BEARZI, a) la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. BEARZI – SERENISSIMA PRADAMANO, valevole per il Campionato di Seconda Categoria Girone “C”, con il punteggio di 0 – 3, ai sensi dell’art. 17, punti 1 e 4, lett. b), del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2 del C.G.S.; b) l’ammenda di € 250,00, ai sensi dell’art. 4, punti 1 e 2, del C.G.S. (responsabilità diretta e oggettiva), e dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.; 2) nei confronti del calciatore NERI Fabio (A.S.D. Bearzi) la squalifica fino al 12 aprile 2013, per condotta violenta ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. a) e d), del C.G.S.; 3) nei confronti del calciatore BALDAN Matteo (A.S.D. Bearzi) la squalifica per quattro giornate per essere stato espulso per reiterato comportamento ingiurioso, minaccioso ed intimidatorio nei confronti dell’arbitro e per aver utilizzato nella circostanza espressioni blasfeme, ai sensi dell’art. 19, punto 3bis, e dell’art. 19, punto 4, lett. a) del C.G.S.; 4) nei confronti del sig. FOSCHIATTI Giulio, Dirigente, Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Bearzi, l’inibizione fino al 20 aprile 2012 per espressione irriguardosa rivolta all’arbitro dopo la fine della gara, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.
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