COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 18.04.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. COMUNALE FIUME V.BANNIA (Campionato regionale I Categoria, gir. A) in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. COMUNALE FIUME V.BANNIA / A.S.D. BRIAN disputata il 01.04.2012, della squalifica per 3 giornate effettive al proprio calciatore Jurgen ARAPI (in C.U. n° 90 del 05.04.2012) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 90 dd 05.04.2012 il G.S.T. infliggeva la squalifica per tre gare al calciatore Jurgen ARAPI “ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) del C.G.S. per essere stato espulso al 19’ del secondo tempo in quanto, dopo un regolare contatto di gioco, rincorreva l’avversario (che era in possesso del pallone) e lo colpiva con un calcio sulla gamba destra senza causargli conseguenze; perché, dopo la fine della gara, sulla soglia dello spogliatoio attendeva l’arbitro e gli urlava espressioni ingiuriose”.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 18.04.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. COMUNALE FIUME V.BANNIA (Campionato regionale I Categoria, gir. A) in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. COMUNALE FIUME V.BANNIA / A.S.D. BRIAN disputata il 01.04.2012, della squalifica per 3 giornate effettive al proprio calciatore Jurgen ARAPI (in C.U. n° 90 del 05.04.2012) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 90 dd 05.04.2012 il G.S.T. infliggeva la squalifica per tre gare al calciatore Jurgen ARAPI "ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) del C.G.S. per essere stato espulso al 19’ del secondo tempo in quanto, dopo un regolare contatto di gioco, rincorreva l’avversario (che era in possesso del pallone) e lo colpiva con un calcio sulla gamba destra senza causargli conseguenze; perché, dopo la fine della gara, sulla soglia dello spogliatoio attendeva l’arbitro e gli urlava espressioni ingiuriose”. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. COMUNALE FIUME V.BANNIA lamentava la iniquità del provvedimento, in quanto il calciatore, giustamente espulso, non sarebbe stato l’effettivo autore delle espressioni ingiuriose indicate nel referto di gara, che sarebbero pertanto state attribuite all’interessato a fronte di un errore di persona. Conseguentemente, veniva richiesta la riduzione della sanzione, anche in ragione della assenza di seri precedenti a carico del calciatore coinvolto. Esaminati gli atti alla riunione del 01.04.2012, veniva esaminato il referto di gara stilato dall’Arbitro ed in forza del quale il G.S.T. era pervenuto alla propria decisione. Alla luce dei regolamenti processuali (Art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera generica negazione – ovvero reinterpretazione – del fatto occorso a fine gara, resa dalla reclamante. Nella fattispecie, il referto arbitrale, in una con il supplemento di rapporto acquisito dal G.S.T., è estremamente chiaro e dettagliato nel ricostruire la dinamica dell’occorso, senza che possano sorgere dubbi di sorta sulla responsabilità del calciatore interessato, anche in relazione alla condotta ingiuriosa su cui si è soffermata parte reclamante ed in particolare in ordine alla sua attribuzione soggettiva. Peraltro, quanto alla sanzione in concreto irrogata, va detto che le tre giornate complessivamente applicate dal G.S.T. appaiono assolutamente congrue, in ragione del fatto che, dopo l’espulsione (cui si ricollega di per sé la squalifica nel minimo di una giornata, ai sensi dell’art. 19, co. 1 lett. e del C.G.S.), l’interessato risulta essere stato autore di espressioni ingiuriose verso l’ufficiale di gara (cui si ricollega di per sé la squalifica per un minimo di due giornate, ai sensi dell’art. 19, co. 4, lett. a del C.G.S.). Il reclamo pertanto deve essere respinto, siccome infondato. Va per l’effetto disposto, ai sensi dell’art. 33, c. 13 C.G.S., l’incameramento della tassa versata. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. COMUNALE FIUME V.BANNIA - conferma la squalifica di tre giornate, irrogata dal G.S.T. al calciatore Jurgen ARAPI; - dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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