COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 203/LND del 19/4/2012 DELIBERE del Giudice Sportivo V. RECINE VELLETRI – CORI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 203/LND del 19/4/2012 DELIBERE del Giudice Sportivo V. RECINE VELLETRI – CORI Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. 187 del 29.03.2012 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società CORI e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento a causa di aggressioni verbali e fisiche da parte di tesserati della Società V. RECINE VELLETRI che hanno provocato una rissa e indotto l'arbitro a sospendere la gara definitivamente al 44' del primo tempo per rissa in campo. Per l'effetto, considerando le provocazioni, chiede la vittoria a tavolino ai sensi dell'art. 17 del CGS. - Esaminati gli atti Ufficiali si rileva che la gara è stata sospesa dall'arbitro al 43' del primo tempo a causa di una rissa scoppiata in campo fra i sottoelencati calciatori: SOCIETA’ V. RECINE VELLETRI: FINCATO Gianluca - RECINE Simone - LATINI Damiano - VERONI Edoardo - SIROCCHI Antonello (squalificati per una gara effettiva con C.U. n. 187 del 29.3.2012 e MARINI Marco con C.U. n. 199 del 13.4.2012 squalificato per una gara effettiva. SOCIETA' CORI: COCCO Denis - D'ALBENZI Ruggero - BRAGAZZI Damiano - CONTI Daniele - DE CAVE Attilio squalificati per una gara effettiva con C.U. n. 187 del 29.3.2012 Evidenziato che l'arbitro ha considerato espulsi tutti i calciatori sopra menzionati e non ha potuto notificargli il cartellino rosso in quanto si era creata una rissa generale alla quale partecipavano tesserati di entrambe le Società anche non identificati. Per l'effetto delle citate espulsioni le due squadre si sono venute a trovare con un numero inferiore di sette calciatori partecipanti al gioco (art. 73 comma 2 delle NOIF) e pertanto l'arbitro al 43' del primo tempo decretava la sospensione definitiva della gara con il seguente punteggio: V. RECINE VELLETRI - CORI 0-1 - Considerato che la responsabilità dell'anticipata sospensione della gara debba essere attribuita ad entrambe le Società e per l'effetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del CGS DELIBERA 1) di respingere il reclamo proposto dalla Società CORI 2) di infliggere alla Società V. RECINE VELLETRI e CORI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3, nonché l'ammenda di Euro 300 per entrambe 3) di incamerare la tassa reclamo dalla Società CORI I provvedimenti disciplinari a carico di tesserati sono stati pubblicati sui CC.UU. n. 187 del 29.3.2012 e 199 del 13.4.2012
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