COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012 Delibere del Giudice Sportivo ACCADEMIA COLOGNO CALCIO – MARIANO CALCIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012 Delibere del Giudice Sportivo ACCADEMIA COLOGNO CALCIO - MARIANO CALCIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n° 47 del 5.4.2012 questo Giudice, a seguito del preannuncio di reclamo della società Accademia Cologno Calcio in merito allo svolgimento della gara in oggetto, ha deciso di lasciare in sospeso l'omologazione della gara stessa ed eventuali provvedimenti a carico delle società e dei tesserati. Con il reclamo, regolarmente presentato, la società citata sostiene che nel corso della gara la società Mariano Calcio ha schierato dall'inizio della gara il calciatore n 11 Tripodi Giovanni in posizione irregolare in quanto squalificato per recidività in ammonizione come da CU nº 46 del 29-3-2012. La società Mariano Calci in merito non ha inviato contro deduzioni. Dagli atti di gara risulta che il calciatore citato ha partecipato col nº 11 alla gara di che trattasi. Rilevato che, come da CU nº 46 del 29-3-2012 del CRL il calciatore risulta effettivamente squalificato per una gara in quanto recidivo in ammonizione a seguito della quarta infrazione e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara. Dato atto che la gara ha in tal modo avuto luogo irregolarmente, occorre quindi accogliere il reclamo ed applicare a carico della Società Mariano Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara. Visto l'art 17 del C.G.S. P.Q.S. DELIBERA - di comminare alla Società Mariano Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; - di squalificare il calciatore Tripodi Giovanni della Società Mariano Calcio per una ulteriore gara. - di inibire fino al 9/5/2012 dirigente responsabile Signor Cerati Massimo della Società Mariano Calcio. - si dispone inoltre la restituzione della relativa tassa a carico Società reclamante, se versata.
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