COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012 Delibere del Giudice Sportivo NIGUARDA CALCIO – S.B.C. OLTREPO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012 Delibere del Giudice Sportivo NIGUARDA CALCIO - S.B.C. OLTREPO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 47 del 5-4-2012 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della soc. Niguarda Calcio. Con raccomandata in data 6-4-2012 ha inviato allo scrivente le motivazioni del reclamo tuttavia non ha allegato al medesimo l'attestazione dell'invio delle motivazioni alla controparte: Si ricorda che ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 46 comma 5º del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell'articolo 38, comma 7º del CGS e l'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata. Rilevato che l'inosservanza delle formalità costituisce, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame; Dato tuttavia atto che la società Oltrepò ha inviato contro deduzioni precise e dettagliate (con ciò dimostrando di aver ricevuto le motivazioni del reclamo) con le quali dimostra che il calciatore Celori Matteo aveva titolo a partecipare alla gara in quanto autorizzato come da nota del CRL in data 09/11/2011. Dato atto che la gara si è quindi giocata regolarmente, PQS DELIBERA - di omologare il risultato come segue: Niguarda Calcio-Oltrepo 1-1. - Si dispone inoltre l'addebito della relativa tassa a carico della Società reclamante, se non versata.
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