COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società SAN MARCO Camp. Terza categoria Gir. A Gara del 25-03-2012 tra Jeraghese / San Marco C.U. n. 33 della delegazione di Varese datato 29-03-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società SAN MARCO Camp. Terza categoria Gir. A Gara del 25-03-2012 tra Jeraghese / San Marco C.U. n. 33 della delegazione di Varese datato 29-03-2012 La società SAN MARCO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore TALERICO Andrea per tre gare lamentando che il TALERICO non ha proferito alcuna frase offensiva e minacciosa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal rapporto arbitrale emerge che il TALERICO negli ultimi venti minuti della gara, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, si è posizionato in tribuna e ha espresso parole offensive ed irriguardose nei confronti dell'arbitro, dal quale è stato chiaramente riconosciuto. La decisione del Giudice Sportivo merita pertanto di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Commissione RIGETTA il reclamo proposto e conferma la squalifica del calciatore TALERICO Andrea a tre gare, si dispone l'addebito della relativa tassa a se non ancora versata.
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