COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società BRESSO CALCIO Camp. Allievi Reg. Gir. C Gara del 25-03-2012 tra Bresso / Stezzanese C.U. n. 46 del CRL datato 29-03-2012.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società BRESSO CALCIO Camp. Allievi Reg. Gir. C
Gara del 25-03-2012 tra Bresso / Stezzanese
C.U. n. 46 del CRL datato 29-03-2012.
La società BRESSO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GENTILESCA Alessio per tre gare lamentando che il calciatore avrebbe colpito, ma non con violenza, un avversario in reazione al comportamento violento di altri giocatori che lo avrebbero colpito con calci e pugni ripetuti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l'arbitro a chiarimenti rileva: dal rapporto arbitrale emerge con tutta chiarezza che al termine della gara entrambi i giocatori si sono colpiti ripetutamente con calci e pugni violenti. Questa Commissione ritiene del tutto ininfluente la circostanza che il comportamento del GENTILESCA sia stato posto in essere per reazione a quello dell'avversario. A fronte di ciò la squalifica del Giudice Sportivo merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo presentato e si dispone l'addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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