COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società CITTA’ DI SEGRATE Camp. Allievi Reg. Gir. D Gara del 18-03-2012 tra Rozzano / Città di Segrate C.U. n. 45 del CRL datato 22-03-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società CITTA’ DI SEGRATE Camp. Allievi Reg. Gir. D Gara del 18-03-2012 tra Rozzano / Città di Segrate C.U. n. 45 del CRL datato 22-03-2012 La società CITTA’ DI SEGRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore GIAIMO Mirko per tre gare e il giocatore Federico CALCAGNO per cinque gare, lamentando che entrambi i giocatori non avrebbero preso parte alla rissa verificatisi sul terreno di gioco, il primo in quanto si trovava in panchina perché infortunato ed il secondo in quanto preso dal panico non sarebbe stato in grado di muoversi. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentito il direttore di gara a chiarimento dei fatti accaduti, rileva che l’arbitro ha chiaramente e senza esitazione alcuna confermato quanto riportato nel referto arbitrale, ossia che il calciatore Mirko GIAIMO si è alzato dalla panchina e ha colpito un avversario con pugni; mentre il giocatore Federico CALCAGNO ha dato un calcio ad un giocatore avversario procurandogli un vistoso taglio. Considerata la gravità dei fatti accaduti questa Commissione ritiene che le sanzioni comminate dal GS meritano di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto questa Commissione RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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