COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/04/2012 Delibere del Giudice Sportivo DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO POLISPORTIVA SORDIO – S.B.C. OLTREPO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/04/2012
Delibere del Giudice Sportivo
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
POLISPORTIVA SORDIO - S.B.C. OLTREPO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n° 48 del 13.4.2012 questo Giudice, a seguito del preannuncio di reclamo della società Sordio in merito allo svolgimento della gara in oggetto ha deciso di lasciare in sospeso l'omologazione della gara stessa ed eventuali provvedimenti a carico delle società e dei tesserati.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la società citata sostiene che nel corso della gara la società Oltrepò ha schierato dall'inizio della gara il calciatore Kaya Abdulgafur nº 4 in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU nº 47 del 5-4-2012..
La società Oltrepò in merito non ha inviato contro deduzioni.
Dagli atti di gara risulta che il calciatore citato ha partecipato con il nº 4 alla gara di che trattasi.
Rilevato che, come da C.U. 47 del 5-4-2012 pag. 2752 del CRL il calciatore risulta squalificato per una gara in quanto recidivo in ammonizione a seguito della quarta ammonizione e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara.
Dato atto che la gara ha in tal modo avuto luogo irregolarmente, occorre quindi applicare a carico della Società Oltrepò la sanzione sportiva della perdita della gara.
Visto l'art 17 del C.G.S.
P.Q.S.
DELIBERA
- di comminare alla Società Oltrepò la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
- di squalificare il calciatore Kaya Abdulgafur della Società Oltrepò per una ulteriore gara.
- di inibire per mesi uno vale a dire fino al 16/5/2012 dirigente responsabile Signor Pietra Giovanni.
- si dispone inoltre la restituzione della relativa tassa a carico della reclamante, se versata.