COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/04/2012 Delibere del Giudice Sportivo DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO POLISPORTIVA SORDIO – S.B.C. OLTREPO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/04/2012 Delibere del Giudice Sportivo DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO POLISPORTIVA SORDIO - S.B.C. OLTREPO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n° 48 del 13.4.2012 questo Giudice, a seguito del preannuncio di reclamo della società Sordio in merito allo svolgimento della gara in oggetto ha deciso di lasciare in sospeso l'omologazione della gara stessa ed eventuali provvedimenti a carico delle società e dei tesserati. Con il reclamo, regolarmente presentato, la società citata sostiene che nel corso della gara la società Oltrepò ha schierato dall'inizio della gara il calciatore Kaya Abdulgafur nº 4 in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU nº 47 del 5-4-2012.. La società Oltrepò in merito non ha inviato contro deduzioni. Dagli atti di gara risulta che il calciatore citato ha partecipato con il nº 4 alla gara di che trattasi. Rilevato che, come da C.U. 47 del 5-4-2012 pag. 2752 del CRL il calciatore risulta squalificato per una gara in quanto recidivo in ammonizione a seguito della quarta ammonizione e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara. Dato atto che la gara ha in tal modo avuto luogo irregolarmente, occorre quindi applicare a carico della Società Oltrepò la sanzione sportiva della perdita della gara. Visto l'art 17 del C.G.S. P.Q.S. DELIBERA - di comminare alla Società Oltrepò la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; - di squalificare il calciatore Kaya Abdulgafur della Società Oltrepò per una ulteriore gara. - di inibire per mesi uno vale a dire fino al 16/5/2012 dirigente responsabile Signor Pietra Giovanni. - si dispone inoltre la restituzione della relativa tassa a carico della reclamante, se versata.
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