COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 148 del 12/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. MONTERUBBIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2013 INFLITTA AL SIG. MONALDI MAURO SEGUITO GARA CASETTE D’ETE/MONTERUBBIANESE DEL 24.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 140 del 28.3.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 148 del 12/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. MONTERUBBIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2013 INFLITTA AL SIG. MONALDI MAURO SEGUITO GARA CASETTE D’ETE/MONTERUBBIANESE DEL 24.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 140 del 28.3.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. MONALDI MAURO, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Monterubbianese, Calcio chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a proferire frasi offensive all’indirizzo del direttore di gara, di talchè la pena inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso tesserato. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere allontanato il Monaldi per offese nei suoi confronti; alla notifica del provvedimento lo stesso dirigente entrò in campo e, avvicinatosi, gli spinse via il braccio con la mano, facendolo così arretrare di un passo, continuando sempre ad insultarlo prima di andarsene. Postosi davanti agli spogliatoi, a fine gara, invitato dall’arbitro ad allontanarsi, lo offese di nuovo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la complessiva condotta ascritta al Monaldi e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco; • ritenuto, in particolare, che il gesto della spinta posto in essere dal tesserato sanzionato nei confronti dell’arbitro, con le modalità da questi descritte, grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguenze, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Monterubbianese e, per l’effetto, riduce l’inibizione del sig. Monaldi Mauro al 31 dicembre 2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it