COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 148 del 12/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. DUE EMME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2012 INFLITTA AL CALCIATORE LABSARA SAID SEGUITO GARA MONTESANGIUSTO/DUE EMME DEL 24.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 140 del 28.3.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 148 del 12/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. DUE EMME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2012 INFLITTA AL CALCIATORE LABSARA SAID SEGUITO GARA MONTESANGIUSTO/DUE EMME DEL 24.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 140 del 28.3.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore LABSARA SAID, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2012 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Due Emme, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare, sia pur con qualche frase un po’ pesantina, per un’espulsione ritenuta ingiusta, ma senza null’altro, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso calciatore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Labsara per proteste nei suoi confronti dopo avergli inflitto un’ammonizione; alla notifica del provvedimento lo stesso calciatore gli si avvicinò e, mentre lo insultava, gli appoggiò le mani al volto: il gesto fu privo di violenza e senza ulteriori conseguenze. Nell’allontanarsi poi, il calciatore continuò ad offenderlo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del calciatore, pur censurabile poichè irriguardosa ed offensiva, non si estrinsecò in atti di violenza o concrete minacce nei confronti dell’arbitro; • ritenuto che il contatto con l’arbitro è stato di lievissima entità e come tale, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare; • ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Due Emme e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Labsara Said al 31 maggio 2012. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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