COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 148 del 12/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. BONIFAZI DAVID AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2014 SEGUITO GARA AMATORI CORRIDONIA/TELUSIANO CALCIO DEL 24.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 140 del 28.3.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 148 del 12/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. BONIFAZI DAVID AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2014 SEGUITO GARA AMATORI CORRIDONIA/TELUSIANO CALCIO DEL 24.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. nr. 140 del 28.3.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’allenatore BONIFAZI DAVID, asseritamente tesserato per la Telusiano Calcio A.S.D., la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2014 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il tecnico sanzionato, chiedendo, anche avanti questa Commissione, previo riconoscimento dei suoi buoni precedenti disciplinari e del sincero ravvedimento per quanto accaduto, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva alla luce della condotta effettivamente tenuta. Deduceva il reclamante: - di avere, nell’occasione, reagito istintivamente ad una decisione tecnica dell’arbitro non condivisa e fortemente penalizzante per la sua squadra, con uno scatto d’ira incontrollato per lo stato emotivo di forte partecipazione agonistica alla gara, ritenuta di particolare importanza poiché decisiva per la salvezza; - di essersi, comunque, limitato a protestare nei confronti dell’arbitro platealmente e con veemenza verbale, ma senza offese, minacce o violenza: in particolare, senza mai toccare, strattonare o spintonare il direttore di gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Bonifazi, precisando di averlo allontanato per essere questi entrato sul terreno di gioco, correndo verso di lui e protestando veementemente nei suoi confronti; alla notifica del provvedimento gli arrivò davanti, afferrandolo per un braccio, spingendolo all’indietro e tirandolo in avanti, facendogli fare così un passo indietro ed uno in avanti; lo spinse, infine, lasciando la presa e facendolo indietreggiare di circa tre passi. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro ed il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al Bonifazi e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, non essendo consentita giustificazione alcuna per il comportamento posto in essere da persona che per il ruolo rivestito deve essere di esempio, in particolare, ai calciatori da lui diretti; • ritenuto che lo stato di tensione dovuto alla partecipazione emotiva del tesserato alla gara non giustifica né attenua il suo comportamento nei riguardi dell’arbitro; • ritenuto che l’ufficiale di gara merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e che, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti irriguardosi, intimidatori o addirittura violenti; • ritenuto, nel caso di specie, che le comprovate circostanze di fatto, come puntualmente descritte dal direttore di gara, inducono ad una valutazione di minor rigore e consentono una riduzione della sanzione impugnata, anche in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal sig. Bonifazi David, per l’effetto, riducendogli la squalifica al 30 giugno 2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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