COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 18/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RUSSO ANIELLO; – DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2014 (ASSERITAMENTE) INFLITTA AL CALCIATORE LEONI ANDREA; SEGUITO GARA CIABBINO/VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO DEL 31.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 10.4.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 18/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RUSSO ANIELLO; - DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2014 (ASSERITAMENTE) INFLITTA AL CALCIATORE LEONI ANDREA; SEGUITO GARA CIABBINO/VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO DEL 31.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 10.4.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore RUSSO ANIELLO, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Nessuna sanzione, viceversa, risulta essere stata applicata, ad oggi, al calciatore Leoni Andrea. L’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio, con unico atto, ha proposto reclamo avverso le sanzioni indicate in epigrafe, chiedendo, tra l’altro, l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione inflitta al Russo in quanto questi, capitano della squadra, voleva solamente attirare l’attenzione dell’arbitro su un grave fatto di violenza appena posto in essere da un calciatore della squadra avversaria, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso Russo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • rilevata l’inammissibilità del reclamo avverso la squalifica del calciatore Leoni Andrea, poichè detta sanzione non risulta, ad oggi, essergli stata applicata; • ritenuto il calciatore Russo responsabile della violazione ascrittagli e che la sua condotta vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara inammissibile il gravame presentato dall’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio avverso la sanzione asseritamente inflitta al calciatore Leoni Andrea, in realtà inesistente, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il reclamo proposto dall’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio avverso la squalifica inflitta al calciatore Russo Aniello e, per l’effetto, la riduce a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - rimette gli atti, dandone mandato alla Segreteria del CRM, al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza in ordine alla comunicazione della Società ai sensi dell’art. 3, 2° comma, del Cgs contenuta nel proposto gravame.
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