COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 18/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. GIOVANI TOLENTINO 95 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2012 APPLICATA A BROGLIA MASSIMILIANO SEGUITO GARA GIOVANI TOLENTINO/AMATORI CORRIDONIA DEL 17.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 135 del 21.3.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 18/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. GIOVANI TOLENTINO 95 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2012 APPLICATA A BROGLIA MASSIMILIANO SEGUITO GARA GIOVANI TOLENTINO/AMATORI CORRIDONIA DEL 17.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 135 del 21.3.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. BROGLIA MASSIMILIANO, asseritamente dirigente della reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2012 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Giovani Tolentino 95 chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a protestare, sia pur platealmente, nei confronti del direttore di gara, con il quale tuttavia mai sarebbe arrivato al contatto fisico, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso dirigente. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Broglia, a fine gara, gli si avvicinò e lo insultò, dandogli poi anche una leggera spinta, da dietro, alla spalla, ma senza colpirlo; lo attese infine nel parcheggio offendendolo, di nuovo, volgarmente. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del dirigente Broglia in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità, puntualmente descritte dal direttore di gara, non consentono l’invocata riduzione della sanzione, tenuto conto, in particolare, della grave condotta offensiva dallo stesso tenuta nei confronti dell’arbitro nel parcheggio allorchè questi stava lasciando l’impianto sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.S.D. Giovani Tolentino 95 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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