COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 18/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. FABRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LAMNARI ALAAEDDINE SEGUITO GARA FABRIANO/OFFAGNA DEL 29.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 10.4.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 18/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. FABRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LAMNARI ALAAEDDINE SEGUITO GARA FABRIANO/OFFAGNA DEL 29.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 10.4.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore LAMNARI ALAAEDDINE, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un giocatore avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Fabriano chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe reagito, peraltro in maniera assolutamente non violenta, all’avversario che lo aveva prima colpito. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Lamnari per avere questi colpito con un pugno il calciatore avversario dal quale aveva subito un fallo di gioco. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Lamnari responsabile della violazione ascrittagli; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.C. Fabriano e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Lamnari Alaaeddine a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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