COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 18/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N.G.S. TELUSIANO CALCIO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NGS TELUSIANO CALCIO/MUCCIA DEL 17.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 135 del 21.3.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 154 del 18/04/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N.G.S. TELUSIANO CALCIO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NGS TELUSIANO CALCIO/MUCCIA DEL 17.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 135 del 21.3.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, d’ufficio ex art. 29, n. 6 lett. a) del Codice di giustizia sportiva, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, ritenendo la N.G.S. Telusiano Calcio A.S.D. responsabile della mancata effettuazione della gara emarginata, per mancata conformità del terreno di gioco, poiché l’altezza delle porte risultava inferiore a quella prevista dalle vigenti normative, applicava alla stessa la sanzione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0 a 3.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la N.G.S. Telusiano Calcio A.S.D. deducendo che:
- il campo sportivo di Villa San Filippo, destinato ad ospitare le gare interne della reclamante e dove si sarebbe dovuto disputare l’incontro de quo, è di proprietà del Comune di Monte San Giusto, al quale compete, in via esclusiva, la gestione, la custodia e la manutenzione dell’impianto sportivo stesso, sul quale la società Telusiano Calcio non ha nessuna facoltà, dovere o potere di intervento;
- il Comune di Monte San Giusto, in sede di iscrizione al campionato, aveva assicurato l’idoneità dell’impianto sportivo;
- la mancata conformità dell’altezza delle porte alla misura regolamentare, che impedì lo svolgimento della gara, inducendo l’arbitro a non dare inizio all’incontro, derivante da un intervento di rizollatura del quale la società non era stata informata, non sarebbe assolutamente imputabile alla responsabilità, neppure oggettiva, di essa società, costituendo, piuttosto, un evento fortuito, del tutto indipendente da fatto, colpa e responsabilità propria, tale da incidere, interrompendolo, sul nesso di causalità;
- non avrebbe potuto, il primo Giudice, applicare la sanzione sportiva della perdita della gara in difetto di qualsivoglia responsabilità della società sanzionata;
- provvedimento appropriato, da adottare, sarebbe quello di ripetizione della gara;
- inoltre e sotto altro profilo, l’arbitro avrebbe dovuto, prima di decidere definitivamente di non darvi inizio, adottare tutte le misure atte a garantire lo svolgimento della gara, attendendo comunque almeno la durata di un tempo onde consentire alla società, che ne aveva fatto richiesta, di intervenire e mettere in regola le porte, reperendo idonee attrezzature al momento dell’effettuata misurazione non disponibili.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la reclamante concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, in riforma dell’impugnata decisione, la ripetizione della gara.
L’A.S.D. Muccia, controinteressata, con missiva del 30 marzo 2012, faceva ritualmente pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, chiedendo, anche avanti questa Commissione, sul gravame di controparte, dichiararne, in rito, l’inammissibilità; nel merito, il rigetto. Deduceva la resistente, citando anche specifica giurisprudenza sull’argomento, che:
- la Telusiano Calcio doveva ritenersi responsabile, anche oggettivamente, della mancata disputa dell’incontro in esame, stante l’obbligo della società ospitante di mettere a disposizione un terreno di gioco idoneo, conforme alle prescrizioni regolamentari vigenti, sul quale disputare la gara;
- nessun rilievo, al riguardo, in applicazione dell’art. 17 del Cgs, poteva attribuirsi al rapporto intercorrente tra la società utilizzatrice dell’impianto sportivo e l’ente proprietario dello stesso;
- la responsabilità, per la quale la società era chiamata a rispondere, avrebbe esonerato il giudicante da qualsivoglia, ulteriore accertamento in ordine al rapporto di causalità, versandosi in ipotesi di responsabilità oggettiva;
- non potevano essere invocati a discolpa, nella fattispecie in esame, il caso fortuito o la forza maggiore, qualificando come evento accidentale ed estraneo l’irregolarità delle porte del campo di gioco, che la società avrebbe dovuto rimuovere con specifico intervento, anziché subito dichiarare all’arbitro di non potervi provvedere.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato di non avere dato inizio alla gara poichè, alla verifica delle misure delle porte, da lui effettuata su indicazione e richiesta di un dirigente del Muccia, le stesse risultarono, al centro, più basse di dodici centimetri rispetto alla misura regolamentare; ai lati più basse di tre e cinque centimetri. Ha riferito di avere invitato quindi il Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra del Telusiano Calcio ad intervenire per risolvere il problema; di avere ricevuto, dallo stesso dirigente, risposta negativa, sulla considerazione che il campo era di proprietà del Comune di Monte San Giusto; di avere avuto uno scambio di opinioni, con altra persona presente, sul come e cosa fare; ma, in definitiva, nessuno fece alcunché, determinando così la decisione assunta e comunicata alle squadre pochi minuti prima dell’orario ufficiale di inizio della gara.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ascoltati l’arbitro, la reclamante e la resistente, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto.
Occorre preliminarmente rilevare che giusta la decisione FIGC n. 3 annessa alla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, le società ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di gioco ed è principio di diritto che in presenza di situazioni comunque connesse ad irregolarità del terreno di gioco l’arbitro debba invitare la società ospitante ad eliminare l’inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l’incontro (CAF 35C/91).
Inoltre, per consolidata giurisprudenza sportiva, ogni società è responsabile della gestione e della praticabilità del terreno di gioco indipendentemente da titoli di proprietà eventualmente vantati da terzi (CAF 26C/85).
Nel caso in esame, l’arbitro, prima dell’inizio della gara, ha rilevato che le misure delle porte non corrispondevano a quelle previste dal Regolamento, risultando entrambe più basse, al centro, di centimetri dodici, ai lati di centimetri tre e cinque; ha quindi invitato la società ospitante, tramite il Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, ad eliminare l’inconveniente, ma lo stesso dirigente gli comunicò l’impossibilità di intervenire non avendo la società nessuna facoltà al riguardo sull’impianto poiché di proprietà del Comune di Monte San Giusto e da questo avuto solo in uso per la disputa delle gare interne. Pertanto, non avendo la società ospitante provveduto alla risoluzione del problema, il direttore di gara non diede inizio all’incontro.
Alla luce di ciò, deve condividersi la decisione dell’arbitro di non dare inizio alla gara e la conseguente sanzione applicata dal Giudice Sportivo.
Infatti, non avendo la società ospitante eliminato l’inconveniente, la responsabilità della mancata effettuazione della gara deve ricadere, inevitabilmente, sulla medesima società e ciò a prescindere, in conformità alla richiamata giurisprudenza, da ogni valutazione in ordine al titolo dal quale derivi la disponibilità del campo di gioco ed indipendentemente da ogni valutazione del comportamento della società, se dovuto a volontarietà ovvero si tratti di imputabilità a solo titolo di colpa.
In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, la Commissione ritiene di doversi allineare alle valutazioni del primo Giudice che appaiono non suscettibili di modifica nel senso auspicato dalla reclamante.
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P.Q.M.
la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dalla N.G.S. Telusiano Calcio A.S.D ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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