COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 91 del 13 Aprile 2012 Delibere del Giudice Sportivo 6.1.1. RICORSO A.S.D. VIRTUS M. SANTANGIOLESE – AVVERSO ESITO GARA (GARA LUPI MOLINARO CB – VIRTUS M. SANTANGIOLESE DEL 29.03.2012- CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – 10^ GIORNATA DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 91 del 13 Aprile 2012 Delibere del Giudice Sportivo 6.1.1. RICORSO A.S.D. VIRTUS M. SANTANGIOLESE - AVVERSO ESITO GARA (GARA LUPI MOLINARO CB – VIRTUS M. SANTANGIOLESE DEL 29.03.2012- CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – 10^ GIORNATA DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 89 del 05/04/2012; rilevato preliminarmente che: •la società Virtus M. Santangiolese ha dato regolarmente seguito al preannuncio di reclamo, nei modi e nei termini di cui alla normativa federale vigente; •la società Lupi Molinaro ha trasmesso le proprie controdeduzioni nei modi e nei termini di cui alla normativa federale vigente. La società Virtus M. Santangiolese propone formale reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe e chiede l’applicazione ai danni della società Lupi Molinaro della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per responsabilità oggettiva nell’infortunio occorso al proprio calciatore Cecere Antonio, infortunio che ha costretto la società a terminare la gara con soli dieci calciatori. Afferma la reclamante che all’38’ del secondo tempo, durante un’azione di gioco, il proprio portiere urtava contro il palo e causava la caduta della traversa; la traversa travolgeva il proprio calciatore Cecere che crollava per diversi secondi a terra, esanime. L’arbitro sospendeva immediatamente il gioco e consentiva all’unità mobile di pronto soccorso presente al campo di prestare i primi soccorsi; in seguito si rendeva necessario il trasporto del calciatore presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico guaribile in sette giorni, come da certificazione allegata. Nel frattempo sul terreno di gioco intervenivano gli inservienti dell’impianto sportivo che rimettevano a posto la porta di gioco, consentendo all’arbitro di riprendere regolarmente il gioco dal momento in cui era stato interrotto; la società Virtus M. Santangiolese, però, poteva riprendere il gioco con soli dieci calciatori, non potendo sostituire il Cecere avendo già provveduto ad effettuare tutte e tre le sostituzioni consentite. I calciatori rimasti hanno continuato a giocare pro-forma, in uno stato palesemente angosciante per quanto accaduto. Nelle proprie controdeduzioni, la società Lupi Molinaro riferisce i fatti accaduti in maniera non dissimile alla reclamante. Si oppone, però, alle conclusioni ed alla richiesta della Virtus M. Santangiolese. Sostiene che la proprietà dell’impianto di gioco è del Comune di Campobasso che non lo ha mai affidato in gestione ad alcuna società; ne deriva che la responsabilità oggettiva non può estendersi a beni e a cose il cui stato di manutenzione e di sicurezza non rientri nella disponibilità della società Lupi Molinaro. Sostiene inoltre che il crollo della traversa è stato causato dal portiere della società ospitata, che dalle immagini televisive si rileva che il calciatore è stato solo sfiorato dalla traversa, che l’impatto, almeno nell’immediatezza, non è stato affatto violento e che, infine, la prosecuzione della gara è la dimostrazione che l’episodio non aveva affatto inciso sulla regolarità della gara e non ne aveva alterato la legittimità del risultato. Dalla lettura degli atti ufficiali di gara, fonte privilegiata in questo grado di giudizio ai sensi dell’art. 35 CGS, emerge che al 38’ del secondo tempo l’arbitro era costretto a sospendere momentaneamente la gara per circa dieci minuti in quanto il portiere della società Virtus M. Santangiolese, nello slancio di effettuare una parata, urtava con la schiena un palo della porta. Questo urto provocava uno spostamento del palo verso l’esterno causando lo sganciamento dell’incastro tra il palo stesso e la traversa che a quel punto cadeva, anche se parzialmente sorretta dalla rete, e colpiva alla testa il calciatore Cecere Antonio. Lo stesso riportava una lieve ferita al capo con fuoriuscita di sangue e giramenti di testa e per questo motivo era costretto ad abbandonare il terreno di gioco per essere accompagnato in ambulanza all’Ospedale Cardarelli di Campobasso. Nel frattempo intervenivano gli inservienti dell’impianto sportivo che, in circa dieci minuti, apportavano le opportune riparazioni alla porta; l’arbitro, insieme con i due capitani, verificava l’effettiva riparazione di tutta la porta e della traversa in particolare e decideva, con il consenso dei due capitani, la ripresa della gara che portava regolarmente a termine. Negli spogliatoi all’arbitro veniva consegnata una richiesta di non omologazione del risultato della gara, richiesta allegata al referto. Osserva questo GST. La società Virtus M. Santangiolese chiede unicamente l’applicazione della punizione della perdita della gara ai danni della società Lupi Molinaro, alla quale, a suo dire, deve essere imputata la responsabilità del crollo della traversa che, avendo comportato l’uscita anzitempo del calciatore Cecere, ha costretto la stessa società a terminare la gara con dieci calciatori. E’ su tale richiesta, quindi, che questo GST deve pronunciarsi. Per costante giurisprudenza, ormai consolidata nel tempo, non trova più applicazione la punizione della perdita della gara in presenza di fatti che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una squadra. La fattispecie oggetto del presente reclamo vi si attaglia perfettamente. La ratio che vi sta alla base consiste nel salvaguardare il risultato sportivo e quindi nel non premiare con la vittoria a tavolino la squadra che ha subito unicamente l’alterazione del potenziale atletico; ciò anche per scongiurare possibili simulazioni ed eliminare eventuali strumentalizzazioni. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Virtus M. Santangiolese, per le motivazioni riportate in premessa; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe: LUPI MOLINARO – VIRTUS M. SANTANGIOLESE 4-2. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società reclamante.
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