COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. OLIMPIA KALENA – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA OLIMPIA KALENA – FRENTANIA DEL 1°.04.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 8^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 94 del 19 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. A.S.D. OLIMPIA KALENA – SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA OLIMPIA KALENA - FRENTANIA DEL 1°.04.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 8^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue.
La ricorrente nega che il calciatore D'Attilio Stefano abbia tenuto condotta violenta nei confronti di
un avversario, e che, sempre secondo la stessa, non ha effettuato nessuna azione violenta e,
tantomeno, ha reagito verso l'avversario. Nel referto arbitrale viene, invece, riportato che il D'Attilio
ha tenuto condotta violenta, consistita nel colpire con un calcio un avversario a gioco fermo.
Il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata, come espressamente previsto dal vigente Codice di
Giustizia Sportiva, e, quindi, quanto in esso contenuto non può essere messo in discussione dal
semplice diniego dei fatti riportati.
Di Pinto Andrea (San Michele Arcangelo)
Pappalardi Valentino (Five Campobasso)
L'azione violenta posta in essere dal calciatore D'Attilio a gioco fermo non può trovare attenuanti
nell'impeto e nello scontro fisico propri dell'agonismo e rimane, pertanto, un atto totalmente gratuito
che non può portare alla riduzione della sanzione inflitta dal G.S.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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