COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. U.S. AURORA URURI – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA AURORA URURI – SCUOLA CALCIO LARINO DEL 25.03.2012 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B – 8^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. U.S. AURORA URURI - SQUALIFICA CALCIATORE (GARA AURORA URURI - SCUOLA CALCIO LARINO DEL 25.03.2012 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B – 8^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. La ricorrente ha rappresentato i fatti verificatisi ed ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Frate Giacinto per il comportamento tenuto verso il direttore di gara dopo la rete segnata dalla squadra avversaria. Il ricorso va acconto in considerazione della condotta tenuta dal calciatore suddetto che è da ricondurre nel comportamento irriguardoso, che il C.G.S. sanziona con una squalifica nel minimo di due giornate. Inoltre, sempre stando alle risultanze del referto, tale comportamento non ha causato alcuna conseguenza fisica al direttore di gara e né ha avuto altri effetti di qualsivoglia natura. La sanzione inflitta dal G.S. alla luce delle suddette valutazioni va ritenuta eccessiva e quindi ridotta. P.Q.M. dispone ridursi la squalifica del calciatore Frate Giacinto a tre giornate. Nulla per la tassa non versata.
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