COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 19.04.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 1/ 4/2012 SAN MAURIZIO C.SE – SPORTIVA NOLESE

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 19.04.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 1/ 4/2012 SAN MAURIZIO C.SE - SPORTIVA NOLESE La società APD SAN MAURIZIO CANAVESE, con raccomandata spedita 07/04/2012, ha inoltrato rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. Nel documento la reclamante propone una diffusa e dettagliata ricostruzione dei fatti a suo dire accaduti e che hanno indotto l'arbitro alla sospensione della gara, sospensione che la società ritiene del tutto immotivata in quanto, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore, si sarebbero verificate unicamente rimostranze verbali da parte dei propri giocatori con esclusione di qualsiasi comportamento minaccioso e aggressivo. A riprova di quanto asserito, precisa la società, nessun provvedimento disciplinare è stato assunto dall'arbitro come avrebbe potuto e dovuto fare ed il calcio di rigore è stato regolarmente eseguito. La reclamante afferma che dopo la realizzazione del rigore la situazione sia in campo che in tribuna era tranquilla tale da escludere qualsiasi pericolo per l'arbitro verso il quale nega vi siano stati comportamenti offensivi o gravi intemperanze da parte del pubblico o dei giocatori, uno solo dei quali chiedeva ulteriori spiegazioni all'arbitro allorchè il pallone era già a centrocampo. Viene ritenuta quindi inspiegabile la sospensione della gara così come la richiesta dell'intervento dei Carabinieri che a loro arrivo , dice la società, non ravvisando alcuna situazione di pericolo si allontanavano dopo pochi minuti tanto che l'arbitro lasciava l'impianto sportivo in un secondo tempo, in tutta tranquillità e senza essere molestato, accompagnato dal solo dirigente della società. La società SAN MAURIZIO CANAVESE imputa pertanto la sospensione della gara ad una situazione di disagio personale dell'arbitro del tutto estranea a quanto accaduto e richiede pertanto la ripetizione della gara per "errore tecnico arbitrale". Nel contempo viene richiesto l'annullamento dell'ammenda inflitta alla società e di tutte le squalifiche comminate ai calciatori (vedi C.U. nº53 del 05/04/2012), oppure in via subordinata una notevole riduzione in congruità a quanto effettivamente accaduto in campo. Preliminarmente occorre rilevare che per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari assunti questo Giudice non ha più competenza avendo già deliberato in materia e pertanto gli atti verranno trasmessi alla Commissione Disciplinare competente per un giudizio in seconda istanza. Per quanto concerne la gara la versione dei fatti offerta dalla società contrasta completamente con quanto riferito dall'arbitro nel suo puntuale e circostanziato rapporto che giova ricordare costituisce, nel giudizio sportivo fonte di prova privilegiata che non può essere disattesa da semplici dichiarazioni di diverso tenore (art.35 C.G.S.). Dal referto si evince che al minuto 35 del secondo tempo, dopo aver accordato un calcio di rigore alla società SPORTIVA NOLESE, l'arbitro veniva accerchiato minacciosamente da alcuni giocatori della società SAN MAURIZIO fra i quali identificava SANTOMAURO PAOLO che lo offendeva, FAVATA ALESSANDRO e RODORIGO FABIO (capitano) che lo afferravano per un braccio strattonandolo e provocandogli leggero dolore e SORRENTI DANIELE che ponendosi minacciosamente faccia a faccia con lui lo spintonava per due volte costringendolo ad arretrare e contestualmente lo offendeva in modo grave. Pur con difficoltà il calcio di rigore veniva eseguito e dopo la realizzazione della rete i summenzionati RODORIGO e SORRENTI reiteravano il comportamento minaccioso e quest'ultimo spintonava nuovamente l'arbitro e frapponendosi cercava di impedirgli di raggiungere il centrocampo per la ripresa del gioco. Contemporaneamente da parte dei sostenitori della società San Maurizio venivano reiterate le offese e minacce che già in precedenza a più riprese gli erano state rivolte. A questo punto l'arbitro temendo per la propria incolumità fisica e non sentendosi più nelle condizioni psicologiche per proseguire la gara nella dovuta serenità di giudizio ne decretava la sospensione e rientrava nel proprio spogliatoio dove richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine a propria tutela e prima del loro arrivo entrava nello spogliatoio il capitano RODORIGO FABIO che teneva ulteriormente comportamento minaccioso. L'arbitro precisa altresì che dal momento della sospensione della gara fino all'uscita dall'impianto sportivo SCORTATO DAI CARABINIERI il dirigente accompagnatore della società San Maurizio signor SORACI ALESSANDRO rimaneva a sua disposizione fornendo,UNICO fra tutti i tesserati della società, collaborazione (motivo del contenimento dell'ammenda comminata da questo Giudice). Ciò premesso appare evidente che la mancata regolare conclusione della gara deve addebitarsi alla società SAN MAURIZIO oggettivamente responsabile della censurabile condotta intimidatoria posta in essere dai propri tesserati con il loro atteggiamento aggressivo ed in particolare dal capitano della squadra che anzichè 22 coadiuvare l'arbitro, come suo preciso dovere, ai fini del regolare svolgimento della gara e della repressione degli atti di indisciplina dei suoi compagni, teneva egli stesso comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara. Pertanto in applicazione dell'art.17 comma 1 del C.G.S. SI DELIBERA: - di rigettare il reclamo della società SAN MAURIZIO CANAVESE per quanto riguarda la gara mandandola ad omologare con il seguente risultato: SAN MAURIZIO CANAVESE - SPORTIVA NOLESE 0-3 - di rimettere gli atti alla Commissione Disciplinare per quanto concerne le sanzioni a carico dei tesserati - di disporre a carico della società SAN MAURIZIO CANAVESE l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata. - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº53 del 05/05/2012.
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