COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, Gara: F.C.D. MONTEIASI – A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA del 1 Aprile 2012. (Reclamo della F.C.D. MONTEIASI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore QUARANTA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 5 Aprile 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°64 del 19 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare,
Gara: F.C.D. MONTEIASI – A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA del 1 Aprile 2012. (Reclamo della
F.C.D. MONTEIASI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico del calciatore QUARANTA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.
61 del 5 Aprile 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali in
quanto l’arbitro ha individuato il calciatore QUARANTA Giuseppe (capitano) quale responsabile
di comportamento ingiurioso irriguardoso e minaccioso nei suoi confronti e di aver colpito la
porta dello spogliatoio con calci, per cui adeguata si appalesa la sanzione inflitta dal Primo
Giudice che va condivisa e confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dalla società F.C.D. MONTEIASI e per l’effetto addebitarsi la
relativa tassa sul conto della stessa.
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