COMITATO REGIONALE PUGLIA ¡V STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¡V Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N¢X64 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, Gara: A.S.D. MAROSO CANDELA – A.S.D. SANT¡¦ONOFRIO CALCIO del 11 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. SANT¡¦ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TREMONTE Pasquale di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA ¡V STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¡V Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N¢X64 del 19 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare,
Gara: A.S.D. MAROSO CANDELA - A.S.D. SANT¡¦ONOFRIO CALCIO del 11 Marzo 2012.
(Reclamo della A.S.D. SANT¡¦ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TREMONTE Pasquale di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
ƒ{ƒnEsaminati gli atti ufficiali;
ƒ{ƒnletto il reclamo a margine citato;
ƒ{ƒnudito il rappresentante della ricorrente;
ƒ{ƒnesperite indagini;
ƒ{ƒnrilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali;
ƒ{ƒnritenuto che il comportamento del calciatore TREMONTE Pasquale deve ritenersi gravemente
offensivo, irriguardoso e antisportivo nei confronti dell¡¦arbitro per cui adeguata si appalesa la
sanzione della squalifica fino al 31 ottobre 2012
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi al 31 ottobre 2012 la squalifi inflitta al calciatore TREMONTE Pasquale;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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