COMITATO REGIONALE PUGLIA ¡V STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¡V Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N¢X64 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, Gara: A.S.D. MAROSO CANDELA – A.S.D. SANT¡¦ONOFRIO CALCIO del 11 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. SANT¡¦ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TREMONTE Pasquale di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA ¡V STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¡V Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N¢X64 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, Gara: A.S.D. MAROSO CANDELA - A.S.D. SANT¡¦ONOFRIO CALCIO del 11 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. SANT¡¦ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TREMONTE Pasquale di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia). ƒ{ƒnEsaminati gli atti ufficiali; ƒ{ƒnletto il reclamo a margine citato; ƒ{ƒnudito il rappresentante della ricorrente; ƒ{ƒnesperite indagini; ƒ{ƒnrilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali; ƒ{ƒnritenuto che il comportamento del calciatore TREMONTE Pasquale deve ritenersi gravemente offensivo, irriguardoso e antisportivo nei confronti dell¡¦arbitro per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica fino al 31 ottobre 2012 P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi al 31 ottobre 2012 la squalifi inflitta al calciatore TREMONTE Pasquale; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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