COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 211/A U.S.D. FLORENZIA CALCIO (SR), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 300,00 – Gara 2^ categoria Florenzia Calcio / Per Scicli del 07/04/2012 – C.U. N° 428 del 11/04/2012 del Giudice Sportivo Territoriale.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 211/A
U.S.D. FLORENZIA CALCIO (SR), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 300,00 - Gara 2^ categoria Florenzia Calcio / Per Scicli del 07/04/2012 - C.U. N° 428 del 11/04/2012 del Giudice Sportivo Territoriale.
Con tempestivo appello proposto avverso la sopra indicata decisione, la Società U.S.D. Florenzia Calcio, in persona del Presidente pro tempore, evidenzia qui molto in sintesi di non ritenersi responsabile di quanto accaduto, considerato che l'impianto sportivo non trovavasi sotto il proprio esclusivo controllo a causa della concomitante disputa di altra gara. L’appellante ha fatto altresì pervenire ulteriori chiarimenti in relazione al contenuto degli atti ufficiali di gara.
Sentito in udienza, il rappresentante della società appellante ha insistito nell'appello illustrandone diffusamente le motivazioni.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
La Società appellante esclude ogni collegamento con l'autore dell'aggressione al direttore di gara, pur essendo stato identificato in un parente di uno dei propri calciatori, sostenendo che “il grado di parentela appreso non implica necessariamente la conoscenza dello stesso da parte della società”. Sostiene altresì che se l'ingresso agli spogliatoi fosse stato ad esclusivo controllo della società, nessuno sconosciuto, parente o non, avrebbe potuto introdursi in locali riservati, per compiere l'aggressione.
Tali considerazioni, magari plausibili, non escludono tuttavia la responsabilità della società appellante per quanto posto in essere dal proprio sostenitore.
Risulta infatti dagli atti ufficiali, oltre che dalla denuncia successivamente presentata ai Carabinieri, che l'aggressore, facendo riferimento alla gara ancora da disputarsi, minacciava il direttore di gara insultandolo e dicendogli tra l'altro “occhio a quello che fai oggi, vedi di arbitrare bene... dobbiamo vincere”, poi aggredendolo a causa della ferma posizione assunta dall'arbitro, che alla presenza di un dirigente della Florenzia Calcio lo invitava ad allontanarsi dallo spogliatoio.
Appare perciò evidente che a norma dell'art. 4 comma 4 C.G.S., indipendentemente dalla concomitanza di calendario, la società appellante rimane corresponsabile e non esonerata dell'ordine e della sicurezza, PRIMA, durante e dopo lo svolgimento della gara. Ed appare altresì evidente, a norma dell'art. 17 comma 1, che i fatti accaduti, nei termini descritti dal direttore di gara con efficacia sancita dall'art. 35 n° 2, hanno impedito la regolare effettuazione dell'incontro, conseguendone la punizione sportiva della perdita della gara e le altre sanzioni irrogate.
P.Q.M.
Dispone respingersi l'appello come sopra proposto.
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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