COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento 172/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. SIG. RIVA GIOACCHINO Dirigente società AS Boys Cinisi M. Taibi 2. SOCIETÀ AS BOYS CINISI M. TAIBI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento 172/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. SIG. RIVA GIOACCHINO Dirigente società AS Boys Cinisi M. Taibi 2. SOCIETÀ AS BOYS CINISI M. TAIBI Considerato che la Procura Federale con nota 346/pf10-11/GS/reg del 4 gennaio 2012, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere, il primo delle violazioni di cui al combinato disposto di cui all’art.1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva ed agli artt. 38, comma 1°, 61, comma 1° delle N.O.I.F., la seconda delle violazioni di cui all’art. 4 comma 2° C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione del proprio Dirigente. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 aprile 2011, con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta non è presente nessuna delle parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante la Procura Federale nella persona Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Riva Gioacchino la inibizione per mesi tre da scontarsi nella prossima stagione sportiva; alla società AS Boys Cinisi M. Taibi l’ammenda di €.600,00. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto sono responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, commessi nelle gare del 26/09/2010 e del 09/10/2010, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti. Infatti, appare indiscutibilmente provata l’irregolare posizione dell’allenatore Sig. Mannone Vincenzo, iscritto nei ruoli tecnici ma non tesserato con la Società indicata come di appartenenza. P.Q.M. infligge: al Sig. Riva Gioacchino la inibizione per mesi uno da scontarsi nella prossima stagione sportiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S.; alla società AS Boys Cinisi M. Taibi l’ammenda di €.150,00, ai sensi dell’4 comma 2° C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione del proprio Dirigente. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di notifica delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 22 comma1), 35 comma 4.1) e 38 comma 8) del C.G.S.
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