COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento 133/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. GIOACCHINO FERRANTE, Presidente della ASD Jatina; 2. SALVATORE DI LORENZO, dirigente accompagnatore della ASD Jatina; 3. GIANLUCA VICARI, dirigente accompagnatore della ASD Jatina; 4. LUNA ANTONINO, dirigente accompagnatore della ASD Jatina; 5. GIROLAMO MANCINO, dirigente accompagnatore della ASD Jatina; 6. MAURIZIO BASILE, dirigente accompagnatore della ASD Jatina; 7. LA SOCIETÀ ASD JATINA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento 133/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. GIOACCHINO FERRANTE, Presidente della ASD Jatina; 2. SALVATORE DI LORENZO, dirigente accompagnatore della ASD Jatina; 3. GIANLUCA VICARI, dirigente accompagnatore della ASD Jatina; 4. LUNA ANTONINO, dirigente accompagnatore della ASD Jatina; 5. GIROLAMO MANCINO, dirigente accompagnatore della ASD Jatina; 6. MAURIZIO BASILE, dirigente accompagnatore della ASD Jatina; 7. LA SOCIETÀ ASD JATINA Il presente procedimento trae origine dai deferimenti disposti in data 8 febbraio 2012, prot. N. 5171/1149 pf 10-11/SP/blp, nei confronti delle sopra indicate persone fisiche e giuridiche, alla luce degli artt. 1 comma 1, 1 comma 3, 1 comma 5, 10 commi 2 e 6 ultima parte, 4, commi 1 e 2, C.G.S, anche in relazione al R.L.N.D. e alle N.O.I.F. per rispondere: - il primo della violazione degli art. 1, co.1, e 10, commi 2 e 6 ultima parte, del CGS, in relazione all’art. 34 del RLND per avere impiegato tutti i giovani calciatori inseriti nelle squadre delle categorie Allievi, Giovanissimi ed Esordienti di Calcio a 5, per l’intero campionato 2010-2011 in assenza di vincolo di tesseramento con la ASD Jatina e per non rispettato i requisiti richiesti per l’attività di base di calcio a cinque, omettendo molti oneri imposti dalla normativa sportiva; - I signori Vicari Gianluca, Luna Antonino, Mancino Girolamo, Basile Maurizio e Di Lorenzo Salvatore, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, e art. 10, commi 2 e 6 ultima parte, GCS in relazione all’art. 61 delle NOIF, per avere attestato ciascuno di essi nelle distinte di gara, in occasione di diversi incontri calcistici tenutesi nella stagione 2010/2011, la regolarità di tutti i giovani calciatori iscritti, nonostante che gli stessi fossero privi di regolare tesseramento; quest’ultimo deferito anche della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del CGS, per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, davanti gli organi di Giustizia sportiva FIGC; - la soc. ASD Jatina, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 1 e 4, CGS., per le violazioni ascritta al Ferrante, proprio presidente, all’epoca dei fatti, nonché ai dirigenti sopramenzionati, e comunque, ai soggetti di cui all’art. 1, comma 5, CGS. All’udienza del 3 aprile 2012, dinnanzi a questa commissione disciplinare compariva la procura in persona dell’avv. Giulia Saitta, che chiedeva: per il Ferrante Gioacchino, anni 3 di inibizione; per i signori Vicari Gianluca, Luna Antonino, Mancino Girolamo, Basile Maurizio e Di Lorenzo Salvatore, anni 2 di inibizione; per la società, € 3.000,00 (tremila) di ammenda. Non compariva nessuno dei soggetti incolpati, benché tutti regolarmente convocati. Compiuti gli atti preliminari di rito, il Collegio ritiene che le ipotesi accusatorie rivolte nei confronti degli odierni incolpati possono essere accolte. Dalla verifica del concreto atteggiarsi delle condotte dei deferiti, quale si desume dalle risultanze probatorie acquisite all’esito dell’istruttoria – capillare e rigorosa - della Procura Federale, emerge che gli stessi hanno effettivamente commesso i fatti loro contestati. Negli atti della Procura FIGC si legge anche che il presidente Ferrante, nell’audizione del 4 maggio 2011 davanti al Sostituto Procuratore Federale (avv. M. Stefanini), «ha ammesso la gravità dei fatti, anche perché consapevole di essere l’unico responsabile della società, e quindi l’unico a poter avere spiacevoli conseguenze non solo sportive»; peraltro, sempre il Ferrante dichiarava come tutta l’attività giovanile fosse stata da lui delegata a due suoi collaboratori: Di Lorenzo Salvatore e Girolamo Mancino. Quest’ultimo, invero, non risultava censito presso la F.I.G.C., mentre il Di Lorenzo, pur regolarmente convocato, non si presentava alle audizioni davanti il Sostituto Federale. Eppure il Di Lorenzo, con la sua deposizione, avrebbe potuto dare un apporto determinante per chiarire i fatti storici contestati alla Società Jatina e ai dirigenti deferiti, ma quest’ultimo non si è presentato a nessuna delle convocazioni a cui era stato chiamato sia dal Sostituto Procuratore sia da questa Commissione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale infligge agli odierni incolpati le seguenti sanzioni: la inibizione di anni 2 (due) al sig. Gioacchino Ferrante, Presidente della ASD Jatina, per violazione degli artt. 1, co.1, e 10, commi 2 e 6 ultima parte, del CGS, in relazione all’art. 34 del RLND; la inibizione di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) al sig. Di Lorenzo Salvatore, dirigente della ASD Jatina, per violazione degli artt. 1, commi 1 e 3, art. 10, commi 2 e 6 ultima parte, GCS in relazione all’art. 61 delle NOIF; la inibizione di anni 2 (due) ai sig.ri Vicari Gianluca, Luna Antonino, Mancino Girolamo, Basile Maurizio, per violazione dell’art. 1, comma 1, e art. 10, commi 2 e 6 ultima parte, GCS in relazione all’art. 61 delle NOIF; l’ammenda di € 400,00 a carico della società ASD Jatina, a titolo di responsabilità oggettiva. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it