COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.114/A ASD RAGUSA CALCIO (Rg) avverso rigetto reclamo per la posizione irregolare dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca (Soc. ASD Modica Calcio) – Gara Eccellenza Ragusa – Modica dell’11.12.2011 – CU n.259 del 12.01.2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.114/A ASD RAGUSA CALCIO (Rg) avverso rigetto reclamo per la posizione irregolare dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca (Soc. ASD Modica Calcio) - Gara Eccellenza Ragusa - Modica dell’11.12.2011 – CU n.259 del 12.01.2012 Con tempestivo reclamo a questa Commissione Disciplinare la società ASD Ragusa Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione in epigrafe. Che in particolare la società reclamante ha chiesto che venga assegnata gara perduta alla società ASD Modica Calcio in quanto i trasferimenti dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca dalla ACD Città di Vittoria alla ASD Modica Calcio erano irregolari. Che questa Commissione Disciplinare con ordinanza pubblicata sul CU n. 295 del 31/01/2012 ha sospeso ogni decisione in ordine alla irregolare partecipazione alla gara in oggetto dei sui indicati calciatori rimettendo, per competenza gli atti alla competente Commissione Tesseramenti. Che la Commissione Tesseramenti con decisione pubblicata sul CU n.18/D del 12 aprile 2012 ha dichiarato validi i tesseramenti dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca a favore della società ASD Modica Calcio. Ritenuto che in virtù di quanto sopra il reclamo in questione è palesemente infondato. PQM La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo per i motivi di cui in premessa. Dispone per l’effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it